Il silenzio, cioè il non manifestare la propria volontà, assume giuridicamente diversa rilevanza, nella materia della manifestazione della volontà negoziale, in rapporto alle circostanze oggettive in cui si inserisce. Poiché la volontà dei soggetti, interessati a produrre effetti giuridici, deve avere idonea manifestazione, tale da renderne possibile la conoscenza agli altri soggetti interessati, la rilevanza negoziale del silenzio non ha avuto pacifico riconoscimento, anzi ha sempre dato luogo a controversie e discussioni nella teoria e nella pratica del diritto. Secondo l’opinione ormai affermata, il silenzio non può essere identificato con il consenso facendo nel silenzio difetto ogni elemento oggettivo sufficiente a far presumere in generale l’esistenza di una manifestazione di volontà. Può, tuttavia, in concreto assumere la rilevanza di manifestazione tacita di volontà, quando la parte interessata abbia l’onere, derivante dalla legge, dalla consuetudine o da norma contrattuale, di esprimere una dichiarazione determinata.
Silenzio della pubblica amministrazione