sicurezza sul lavoro, leggi sulla
Insieme di norme finalizzate a regolamentare la sicurezza sul lavoro. Risponde al cosiddetto obbligo di s. sancito dall’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Lo sviluppo della normativa sulla s. sul l. ha subito una forte accelerazione a partire dall’inizio degli anni 1990. Tra gli interventi più importanti, vi è il d. legisl. 629/1994, emanato in attuazione di alcune direttive CEE riguardanti il miglioramento della s. e della salute dei lavoratori. Tale provvedimento ha introdotto alcuni principi fondamentali, come quelli della prevenzione, della ripartizione delle responsabilità e dei compiti, della consultazione e partecipazione dei dipendenti alle decisioni relative alla s. e della informazione e formazione che essi ricevono da parte del datore di lavoro circa i rischi insiti nell’attività che svolgono. Successivamente, il d. legisl. 81/2008 (cosiddetto Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), integrato e modificato in seguito dal d. legisl. 106/2009, ha semplificato, coordinato e razionalizzato tutte le disposizioni esistenti, abrogando le norme previgenti. La tutela prevista si applica in tutti i settori, sia privati sia pubblici, e a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. La legge elenca esplicitamente le misure generali di tutela del sistema di s. aziendale, il quale viene integrato da misure previste per specifici rischi o settori di attività. Per garantire l’applicazione delle tutele in ogni ambiente di lavoro, viene esplicitamente richiesta la valutazione dei rischi, il cui esito deve essere formalizzato in un apposito documento.
Anche chi lavora ha una serie di obblighi, in particolare quello di prendersi cura della propria s. e della propria salute (per es., attraverso un corretto utilizzo dei macchinari o delle sostanze pericolose) e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. È prevista inoltre la figura del rappresentante dei lavoratori per la s., eletto o designato per rappresentare gli occupati per quanto concerne la salute e la s. sul lavoro. Tale norma risponde a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (➔), il quale prevede che i dipendenti, mediante loro rappresentanze, abbiano diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica.
La legislazione vigente prevede in alcuni casi una sorveglianza sanitaria obbligatoria, a carico del datore di lavoro, in relazione ad attività particolarmente rischiose per la salute dei lavoratori, per es. nel caso di attività che espongano i dipendenti a specifici fattori nocivi.