SEQUESTRO (XXXI, p. 406)
Le non lievi modificazioni apportate dal codice del 1942 alla disciplina positiva dell'istituto non ne hanno alterato il profilo dogmatico; si tratta sempre di una misura cautelare, emanata a seguito di cognizione che è doppiamente sommaria, sia perché superficiale è il fumus boni iuris rispetto all'accertamento ordinario della esistenza del diritto, sia perché incompleta per difetto di contraddittorio è, di solito, la indagine che prevede il provvedimento autorizzativo, e tende a determinare una situazione provvisoria la quale anticipa la situazione definitiva; questo rapporto di strumentalità ipotetica emerge, tra sequestro conservativo e pignoramento, chiarissimo dall'art. 686 cod. proc. civ., che consente, a seguito della pronuncia di sentenza esecutiva di condanna, la conversione del primo nel sequestro, mentre apparisce men netta tra sequestro giudiziario e operazioni di rilascio o consegna forzati, perché non sempre gli effetti dell'uno sono confermati dalle altre.
Nel sequestro conservativo possono essere distinti due aspetti, l'indisponibilità, che, impressa sul bene che ne forma oggetto dal divieto di sottrarlo al fine di garantire il credito (articoli 492,678 cod. proc. civ.), rende inopponibili al creditore, che ha assunto l'iniziativa di ottenere la misura cautelare, gli atti di disposizione posti in essere dal debitore (articoli 2906, 2912-2918 cod. civ.); la custodia, che è diretta ad evitare le alterazioni materiali del bene.
Nel sequestro giudiziario, precipuo, anzi assorbente, è l'aspetto della custodia; ma la impossibilità, in cui il sequestrato versa, di consegnare la cosa, del cui possesso sia stato spogliato a favore del custode, fa sì che gli effetti pratici di atti di disposizioni, dai quali segua l'obbligo di consegnare, siano in parte paralizzati per la durata di efficacia del sequestro.
Le più importanti innovazioni di dettaglio sono: l'estensione del sequestro conservativo agli immobili e del sequestro giudiziario alle aziende e altre universalità di beni (articoli 670,671); la limitazione dei criterî di competenza ad autorizzare sequestri prima della causa di merito (art. 672); la facoltà riconosciuta al giudice di imporre cauzione all'istante pure dopo l'autorizzazione a procedere a sequestro (art. 674); il termine di trenta giorni, apposto all'efficacia del sequestro, che è giustificato dal carattere provvisorio ed urgente della misura (art. 675); la necessità di promuovere contestualmente le cause di convalida e di merito (art. 680), cui si fa eccezione, nel corso del giudizio, solo quando la causa di merito richieda una lunga istruzione (art. 681); la facoltà, riconosciuta al giudice, di dichiarare con decreto l'inefficacia del sequestro e, ove occorra, la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo nei casi previsti dall'art. 683, del quale è dubbia la legittimità dell'interpretazione estensiva e dell'applicazione analogica; la revoca del sequestro conservativo, che è più propriamente la conversione dell'oggetto, consequenziale alla sostituzione di una somma di denaro ai beni (art. 684); la conversione del sequestro conservativo in pignoramento che segue alla pronuncia di sentenza di condanna esecutiva (art. 686).
La disciplina positiva dei sequestri, pur rappresentando un non lieve miglioramento rispetto al codice del 1865, non è scevra di lacune e di imperfezioni: dall'incompleta disciplina delle modalità di attuazione ai troppo brevi termini previsti per la controdeduzione della convalida (articoli 680,681, ecc.), dalla mancata individuazione degli effetti del sequestro giudiziario ad una più sicura tutela dei diritti del sequestrato.
Bibl.: A. Coniglio, Il sequestro giud. e cons., 3ª ed., Milano 1942.