Tre sono le forme di s. di cose previste dal codice di procedura penale: probatorio, conservativo e preventivo. Il s. probatorio è considerato un mezzo di ricerca di prova; gli altri due appartengono al genere delle misure cautelari. Caratteristica comune ai tre tipi di s. è l’apposizione su una cosa mobile o immobile di un vincolo di indisponibilità mediante spossessamento coattivo. Finalità del s. probatorio è preservare una cosa mobile o immobile che potrebbe risultare utile come elemento probatorio. Oggetto di s. può essere un corpo di reato, una cosa pertinente al reato o comunque una cosa necessaria per l’accertamento dei fatti. Il s. dura finché sussistono le esigenza probatorie, ma comunque non oltre l’irrevocabilità della sentenza. Dopo questo momento, infatti, salvo confisca, il bene deve essere restituito. Su istanza della parte legittimata, il giudice può emettere un provvedimento di conversione di tale s. in quello conservativo o preventivo. Il s. conservativo pone un vincolo sulla cosa, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili conseguenti al compimento del reato e al costo del procedimento penale, in quanto evita la dispersione delle garanzie patrimoniali in attesa della condanna definitiva. Soggetti legittimati a chiedere tale s. sono il pubblico ministero e la parte civile. Esso è disposto dal giudice con ordinanza senza che venga ascoltata la parte e dura fino all’irrevocabilità della sentenza. Se questa è di condanna, il s. si converte ipso iure in pignoramento. Il s. preventivo è finalizzato, invece, a interrompere la realizzazione di un reato o a evitare il compimento di nuovi. Esso si applica in tre casi: quando sorge il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso; quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati; quando la cosa è pericolosa in sé. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre tale tipo di sequestro con ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari, quando per motivi di urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice, il s. preventivo è disposto dal pubblico ministero con decreto che il giudice deve convalidare entro dieci giorni a pena di invalidità.