SEPTEMVIRI
Collegio giudicante romano, la cui esistenza è attestata, per l'età del principato, dal titolo di un'opera del giurista Paolo (v. paolo, giulio), de septemviralibus iudiciis.
Il fatto che i tre soli brani tratti da quest'opera si trovino nel titolo del Digesto de inofficioso testamento (V, 2) mostra che la competenza dei septemviri era in tema di querela inofficiosi testamenti, azione intentata dal discendente ingiustamente diseredato per far cadere nel nulla il testamento paterno. Rimane incerto il limite fra la competenza di questo speciale collegio e quella dei centumviri (v.), notoriamente chiamati a decidere le liti ereditarie; ma sembra che la decisione spettasse ai centumviri quando la querela era sollevata nell'occasione di una rivendicazione dell'eredità in forma ordinaria (petitio hereditatis), mentre la competenza dei septemviri avrebbe trovato luogo in casi ove per ragioni diverse la vera e propria rivendicazione era esclusa, sicché si doveva procedere in via straordinaria (extra ordinem). È in ogni modo da respingere il sospetto, più volte avanzato, che nel titolo dello scritto di Paolo septemviralibus sia un errore di copista in luogo di centumviralibus, e che dunque i septemviri non siano mai esistiti.
Bibl.: F. Eisele, Querela inofficiosi, in Zeitschr. Savigny-Stift., XV (1894), p. 283 seg.; id., Septemvirali aiudicia, ibid., XXXV (1914), p. 30 seg.; P.-F. Girard, Manuel élém. de dr. rom., 5ª ed., Parigi 1908, p. 873, n. 2; R. Leonhrd, Septemviri, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., IV A (1923), col. 1552; G. La Pira, La successione ereditaria intestata e contro il testamento, Firenze 1930, pagina 412 segg.