semestre europeo
semèstre europèo locuz. sost. m. – Ciclo di procedure stabilito dall’Unione Europea (UE) per assicurare il coordinamento ex ante e un’adeguata sorveglianza da parte del Consiglio europeo, su impulso della Commissione, delle politiche economiche, sia di bilancio sia strutturali, degli stati membri. È stato istituito con decisione del Consiglio nel settembre 2010, con la finalità di sottoporre le leggi di bilancio nazionali a una sorta di valutazione preventiva (nel corso del primo semestre di ogni anno a partire dal 2011), prima che vengano presentate ai parlamenti nazionali. Il s. e. costituisce uno dei pilastri sui quali l’UE intende fondare il nuovo assetto di governance economica così da scongiurare l’insorgenza di squilibri e crisi gravi, come quelli verificatisi tra la fine del 20° secolo e l’inizio del 21° con la crisi del debito sovrano. La scansione temporale del s. e. è stata stabilita dall’Ecofin ed è stata applicata a partire dal 2011, secondo le seguenti procedure e calendario: a gennaio la Commissione presenta l’indagine annuale sulla crescita; tra febbraio e marzo il Consiglio europeo stabilisce le linee guida di politica economica e di bilancio a livello europeo e degli stati membri; a metà aprile gli stati sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR) e i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del ), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo; all’inizio di giugno, sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea formula raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli stati membri; in giugno l’Ecofin e, per la parte che gli compete, il Consiglio occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea; nella seconda metà dell’anno i parlamenti dei paesi membri approvano le rispettive leggi di bilancio avvalendosi delle raccomandazioni ricevute. L’anno successivo, nell’indagine annuale sulla crescita, la Commissione deve dare conto dei progressi conseguiti nell’attuazione delle raccomandazioni stesse. La mancata adozione da parte dei singoli stati di interventi conformi alle indicazioni ricevute dal Consiglio può dare luogo a ulteriori raccomandazioni ad adottare provvedimenti specifici, a un avvertimento della Commissione, oppure a misure di prevenzione e correzione dei disavanzi o degli squilibri macroeconomici quando ne ricorrano le condizioni.