SEDIZIONE
. Negli ordinamenti penali passati, e soprattutto nei più antichi, nella nozione generica di sedizione erano comprese molte ipotesi delittuose, nelle quali elemento comune era la riunione di più persone, che associavano le loro forze per rovesciare i poteri dello stato. Queste varie ipotesi già abbastanza distinte nel codice penale italiano del 1889 sono state considerate autonomamente nel codice penale del 1930, così che non si può più parlare di un vero e proprio delitto di sedizione.
Tra le ipotesi che potrebbero rientrare nell'antica nozione della sedizione sono specialmente da tenere presenti quelle dell'art. 284 (insurrezione armata); dell'art. 285 (devastazione, saccheggio, strage a fine politico); dell'art. 286 (guerra civile); dell'art. 287 (usurpazione politica e militare); degli articoli 305 e 308 (cospirazione mediante associazione); degli articoli 306 e 309 (bande armate); degli articoli 338 e 339 (violenza o minaccia a corpi politici, amministrativi o giudiziarî). È notevole in relazione a quest'ultima ipotesi che il nuovo legislatore italiano ha configurato la partecipazione a radunata sediziosa, preveduta come delitto nell'art. 187 del codice abrogato, come semplice contravvenzione (art. 655), perché ha ritenuto che, ove la partecipazione a una radunata sediziosa non realizzi nei casi concreti un'ipotesi di concorso, non abbia contenuto più grave dei fatti contravvenzionali preveduti nel libro terzo del codice. La contravvenzione preveduta nell'art. 655 consiste nel partecipare a una radunata sediziosa di 10 o più persone. Radunata è la riunione di più persone nello stesso luogo per uno scopo determinato, mentre il semplice assembramento è una riunione per motivo occasionale o improvviso. La radunata è sediziosa quando rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico. Se il partecipante è armato, la pena è aumentata. Causa di non imputabilità è la circostanza che prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa il partecipante si ritiri dall'adunata.
Nell'art. 654 del codice penale è preveduta altresì la contravvenzione di grida e manifestazioni sediziose, che consiste nel fatto di chi, in una riunione, che non sia da considerarsi privata, a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose. Sono grida o manifestazioni sediziose quelle che determinando turbamenti, agitazioni o sollevazioni popolari possono mettere in pericolo l'ordine pubblico. In particolare l'esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale, di rivolta o di vilipendio contro lo stato, è considerata manifestazione sediziosa dall'art. 21 testo unico legge P. S.
Bibl.: Il Digesto italiano, XXI, ii, Torino 1891-96, p. 172; Olivieri, Le manifestazioni sediziose e l'art. 3 della legge di pubblica sicurezza, in Enciclopedia giuridica italiana, XV, ii, Milano 1915, p. 1; Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, ii, Roma 1929, p. 491; C. Saltelli e E. Romano di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, ii, Torino 1931, p. 1159 segg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale, IV, Torino 1934, pp. 438, 461; G. Maggiore, Principii di diritto penale, II, parte speciale, Bologna 1934, p. 604.