SECOLARIZZAZIONE
. Nella sua accezione più larga questa voce ha lo stesso significato che laicizzazione; indica, cioè, il passaggio, lecito o illecito, di beni, oggetti e cose dalla dipendenza del potere ecclesiastico a quella del potere civile, detto anche secolare. Così, p. es., di un'opera pia, che prima fosse amministrata e diretta dall'autorità ecclesiastica, se poi passa nelle mani dell'autorità civile, si dice che viene secolarizzata. Lo stesso si dice di istituzioni, beni immobili, lasciti, ecc. In senso più ristretto, questa voce è presa in contrapposizione alla regola di vita e alla giurisdizione proprie al clero regolare; e perciò il cessare di essere alle dipendenze del clero regolare si dice secolarizzazione. Questa è duplice: reale e personale, secondo che si tratta di cosa o di persona. Si ha la secolarizzazione reale quando una proprietà, un benefizio, una parrocchia, ecc., cessano di appartenere ai religiosi e passano sotto la direzione o in potere del clero secolare, che vive nel secolo senza voti religiosi. Si ha la secolarizzazione personale quando un religioso ottiene la facoltà di lasciare l'istituto, al quale si era aggregato emettendo la professione religiosa, per ridursi alla condizione di ecclesiastico nel clero secolare, ovvero allo stato di semplice laico. Questa secolarizzazione personale, che ha valore perpetuo, è concessa dalla S. Sede ai membri degl'istituti religiosi di diritto pontificio, e dal vescovo invece a quelli di diritto diocesano. Importa lo scioglimento dai voti religiosi e da tutti gli altri obblighi della vita religiosa, fermi restando solo gli oneri inerenti agli ordini maggiori se sono stati ricevuti; con ciò l'indultario resta totalmente separato dal suo istituto, perde in esso ogni diritto, deve deporne l'abito proprio, e viene in tutto equiparato ai secolari. Se ha perduto l'incardinazione alla sua diocesi, per potere esercitare gli ordini sacri deve essere accettato da qualche vescovo nel suo clero; ma anche così, eccetto il caso d'indulti particolari, gli è interdetto ogni benefizio nelle cattedrali e basiliche, l'insegnamento in istituti scientifici che hanno facoltà pontificia di conferire i gradi accademici, e qualsiasi ufficio e carica in seminarî, curie vescovili, e case religiose maschili o femminili. (Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 638, 640 segg.).