SCULDASCI (lat. centenarius; longobardo schuldahis; ted. Schultheiss)
Nelle leggi e nei documenti longobardi è ricordato spesso lo sculdascio, che sta a capo d'una circoscrizione territoriale, la sculdascia. Lo sculdascio è sottoposto al duce o iudex oppure al gastaldo regio. Secondo le più recenti ricerche di F. Schneider, pare che lo sculdascio stia a capo dei gruppi militari longobardi collocati nei punti più importanti dal punto di vista strategico, vere colonie militari, chiamate arimannie, che furon formate a imitazione dell'organizzazione confinaria romana. Lo sculdascio era capo militare e giudice di questo gruppo d'arimanni; troviamo infatti ricordato il giudizio o placito di sculdascia ancora nel sec. X in un diploma di Lotario II. Tale appellativo come pure quello a esso equivalente di centenarius si conserva nella parte orientale del Regno italico sino circa alla metà del sec. XI, dopo del qual tempo il moltiplicarsi delle concessioni feudali fece sparire le superstiti sculdascie; ne rimane soltanto il ricordo in un tributo annuale che si pagava ai conti e si chiamava appunto sculdassia, come risulta da un diploma dell'imperatore Enrico IV del 1081. La giurisdizione dello sculdascio non abbracciava tutte le materie; la legge del re longobardo Liutprando, ad es., ricorda che il giudizio relativo alla libertà spetta soltanto al duca, al quale lo schuldahis deve consegnare il fuggiasco.
Chi uccidesse lo sculdascio che tutelava i diritti regi, doveva non solo dare ai parenti dell'ucciso il prezzo della vendetta o compositio, ma doveva inoltre dare ottanta solidi al re.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, 2ª ed., Torino 1896, I, pp. 181 e 305; V, p. 201; F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Berlino 1924, p. 115 segg.