SCOMMESSA
In relazione al giuoco e scommessa (v. giuoco, XVII, p. 353) il cod. civ. del 1942, con gli articoli 1933-1935, ha più che altro eliminato varî dubbî giurisprudenziali sorti in applicazione del codice abrogato e apportato precisazioni tecniche.
Nel sanzionare la carenza di azione per il perdente che abbia pagato, il codice ha sostituito all'avverbio "volontariamente" l'altro "spontaneamente" per sottolineare che non occorre la scienza di pagare senza essere obbligato, ma che è sufficiente il fatto obiettivo di non esservi stato costretto. Altro requisito richiesto dall'articolo 1933, per negare l'azione di ripetizione, è che il pagamento sia stato effettuato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa. Nuova precisazione sta nell'aver parificato i giuochi o scommesse non proibiti a quelli proibiti; ed invero la ratio che giustifica la carenza di tutela giurisdizionale è la stessa per ogni categoria di giuochi. Gli unici casi, per i quali è ammessa l'azione, si hanno quando la scommessa o il giuoco riguardi una competizione sportiva - anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, cioè gli spettatori (art. 1934), purché la posta non sia eccessiva, altrimenti il giudice può rigettare o ridurre la domanda - ovvero (art. 1935) riguardi lotterie autorizzate (rientra nella regola generale, secondo quanto ha deciso la Corte di cassazione, il giuoco d'azzardo nei casini autorizzati dallo stato).
Negli ultimi anni si è diffusa una particolare forma di scommessa già in voga in diversi paesi (Inghilterra, Svizzera, ecc.) ma non ancora in Italia, e, cioè, i concorsi pronostici, disciplinati attualmente dal decr. legisl. 14 aprile 1948, n. 496, che ne riserva l'esercizio allo stato (art.1), ad eccezione di quelli connessi con mauifestazioni sportive, l'esercizio dei quali è, invece, riservato (art. 6), al CONI ed all'UNIRE. Questi enti infatti eserciscono rispettivamente i concorsi pronostici relativi al giuoco del calcio (Totocalcio) e alle gare ippiche (Totip).
Nei concorsi pronostici i partecipanti sono chiamati a pronosticare esattamente, in unico contesto, l'esito di una serie prefissata di eventi che abbiano svolgimento in una determinata unità di tempo, senza possibilità per i partecipanti di variare o ridurre, a loro scelta, gli eventi della serie.
Il regolamento ufficiale del Totocalcio è stato approvato con decr. del ministro delle Finanze 31 agosto 1948 (G.U., n. 212 dell'11 novembre 1948): si tratta di prevedere il risultato generico di dodici partite (vittoria di una delle due squadre o pareggio) ed i premî (46% della posta) vengono divisi tra due categorie di vincitori: coloro che hanno esattamente previsto tutti e dodici i risultati e quelli che ne hanno indicati esatti soltanto undici.
I concorsi del Totocalcio dall'inizio (maggio 1946) hanno avuto una rapida e progressiva diffusione, superando lo sviluppo raggiunto negli altri paesi (eselusa l'Inghilterra): nei primi 26 concorsi del Campionato 1948-49 sono state raccolte, in media, n. 6.956.718 giuocate per ogni concorso; il massimo è stato raggiunto nel 21° concorso con n. 8.576.016 giuocate. Prima dell'odierno assetto legislativo dei concorsi pronostici erano sorte varie controversie, concernenti l'interpretazione di alcune disposizioni del vecchio regolamento, l'eventuale responsabilità del rieevitore per mancata consegna della scheda giuocata, ecc., in parte analoghe a quelle già sorte per il giuoco del lotto.
Quest'ultimo, col passare degli anni e per le mutate situazioni economiche, si è discretamente aggiornato (vedi disposizioni attualmente vigenti: r. decr. legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, per ultimo il decr. legisl. 10 dicembre 1947, n. 1741, col quale il premio massimo per ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, è stato elevato a lire venti milioni, mentre la giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire trenta). Il numero delle giuocate non ha subìto, come i più prevedevano, una sensibile diminuzione per la comparsa dei pronostici sportivi, avendo ciascuna forma di giuoco una propria categoria di appassionati.