Abstract
Vengono esaminate la funzione, la struttura e le relazioni sistematiche della fattispecie delittuosa delineata nell’art. 416 ter del codice penale che prevede il delitto di scambio elettorale politico-mafioso.
1. Premessa
L’art. 416 ter c.p. – introdotto dall’art. 11 ter del d.l. 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella l. 7.8.1992, n. 356 –, rubricato «Scambio elettorale politico-mafioso», dispone: «La pena stabilita dall’art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro».
Il delitto è ubicato nel Titolo V del codice penale tra i reati contro l’ordine pubblico.
È opportuno immediatamente segnalare che l’art. 2, co. 29, della l. 15.7.2009, n. 94 ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione al delitto in discussione.
2. Il bene giuridico
Per dottrina e giurisprudenza la prescrizione in analisi rientra nella categoria dei reati plurioffensivi poiché, insieme all’interesse all’ordine pubblico, è deputata a presidiare il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. In particolare, l’art. 416 ter c.p. mira ad arginare l’incidenza del fenomeno mafioso sulla ricerca del consenso onde evitare una compromissione delle stesse fondamenta su cui si edifica il nostro assetto statuale (Albamonte, A., Le modifiche apportate all’art. 416 bis c.p. e la «mafia politica», in Cass. pen., 1992, 3166; Cavaliere, A., Lo scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. Moccia, Napoli, 2007, 642. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 19.2.2004, n. 10785, in Cass. pen., 2005, 1905, con nota di Fonzo, I.-Puleio, F., Lo scambio elettorale politico-mafioso: un delitto fantasma?).
Secondo alcuni, l’interesse all’ordine pubblico riceverebbe addirittura una tutela mediata e anticipata attraverso la difesa delle istituzioni dalle infiltrazioni e dai condizionamenti mafiosi, assumendo invece valore preminente lo scopo di salvaguardare i cardini su cui si regge il nostro sistema repubblicano con la garanzia che l’accesso alle cariche elettive avvenga in regime di parità tra i contendenti e, più in generale, che la cittadinanza possa liberamente esprimere le sue preferenze (Ingroia, A., L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, 88).
D’altronde, l’incriminazione in questione si iscrive tra i reati di pericolo presunto poiché il legislatore, stigmatizzando la mera promessa di voti, oltre a non avere giudicato necessaria la prova di un contributo causale al mantenimento in vita o al consolidamento dell’organizzazione malavitosa, non ha preteso, soprattutto, la dimostrazione, da un lato, di un effettivo pregiudizio per la libera manifestazione della volontà popolare – ovvero che il corpo elettorale si sia realmente schierato dalla parte di colui in favore del quale è stato stipulato il pactum sceleris –, dall’altro, quantomeno di un tentativo di inquinamento delle procedure di voto per il tramite delle modalità di azione tipiche dei sodalizi mafiosi – ossia con vessazioni, intimidazioni, ecc. sui votanti – (De Francesco, G., Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiose, in Cass. pen., 1996, 3497).
3. I soggetti del reato
Con l’introduzione del delitto in parola si è, dunque, inteso opporre un freno alle interferenze delle congregazioni di stampo mafioso nella normalità della vita democratica.
Il legislatore ha quindi plasmato il reato in guisa da conferirgli una funzione incriminatrice rispetto a situazioni che esigono il coinvolgimento perlomeno di un esponente del consorzio criminale nell’accordo collusivo il quale deve agire in nome e per conto dell’organismo di riferimento (Ingroia, A., L’associazione, cit., 89).
Infatti, al di là della sua collocazione sistematica e della sua rubrica, l’art. 416 ter c.p. si applica a «chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro».
Ciò comporta che il modello criminoso, nella misura in cui rinvia all’art. 416 bis, co. 3, c.p. ai fini dell’individuazione dell’esatta portata del concetto di «promessa di voti», implica il contributo alla consumazione del reato di almeno un affiliato alla societas sceleris – in veste di promittente o di promissario (De Francesco, G., Gli artt. 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata, I, coordinati da Corso, P.-Insolera, G.-Stortoni, L.,Torino, 1995, 72 ss.) –, conferendo autonomo rilievo penale alla seguente variegata gamma di ipotesi fattuali: i) l’associato, candidato a un incarico elettivo, si attiva per procurare voti a sé, attraverso erogazioni di denaro finalizzate ad assicurarsi l’appoggio dei suoi accolti, di altro personaggio di spicco nella zona o direttamente degli aventi diritto al voto; ii) l’associato si adopera per procurare voti ad altri soggetti – ignari o compiacenti –, mediante elargizioni di denaro volte a indurre i suoi sodali o un potente del luogo a impegnarsi in favore di questo o quel candidato o immediatamente il corpo elettorale a canalizzare il consenso verso un pretendente prestabilito; iii) l’estraneo all’associazione mafiosa, candidato a un mandato elettivo, si prodiga, per il tramite di apposite prestazioni in denaro, affinché coloro che ne fanno parte gli procurino voti: è ovvio che nella prospettiva del mafioso corrotto, i voti sono procurati ad altri esattamente come prevede l’art. 416 bis, co. 3, c.p.; iv) l’estraneo all’associazione mafiosa, assolvendo un ruolo di “mediatore” o di semplice procacciatore di suffragi, si dà da fare, con appositi esborsi in denaro, al fine di persuadere coloro che ne fanno parte ad impegnarsi per procurare voti a uno specifico candidato – ignaro o compiacente –: è di nuovo ovvio che, nella prospettiva del mafioso corrotto, i voti sono procurati ad altri esattamente come prevede l’art. 416 bis, co. 3, c.p.
Donde, la tecnica di redazione normativa utilizzata rende poco persuasiva la tesi favorevole a una limitazione dell’area d’incidenza dell’art. 416 ter c.p. ai soli casi in cui il beneficiario dell’accordo sia un candidato politico non perseguibile a titolo di partecipazione o di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p., il quale si sia rivolto al clan per negoziare l’ausilio elettorale (Grosso, C.F., Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. ital. dir. proc. pen., 1993, 1197; Fiandaca, G., Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Foro it., 1993, V, 141; Pelissero, M., Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di M. Pelissero, Torino, 2010, 325; in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 16.3.2000, n. 4893, in Dir. giust., 2000, 18, 9 e 13, con nota di Buonomo, G., Scambio illecito se il metodo è mafioso. I confini tra legittimi scambi e costrizioni).
Invero, nonostante anche taluno dei partecipanti al processo nomogenetico abbia attribuito questa funzione alla norma (On. Palermo in Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Resoconto stenografico – seduta di martedì 4 agosto 1992, 2517), simile finalità non ha poi trovato corrispondenza nell’enunciato legislativo.
E si sa che la legge deve essere interpretata in base al suo significato “oggettivo”, così come lo stesso si è obiettivizzato nel dettato normativo.
La legge, una volta promulgata, si affranca dal pensiero dei soggetti che hanno collaborato alla sua stesura, con l’effetto che l’interprete deve scovarne il contenuto a prescindere dalle specifiche intenzioni dei singoli componenti dell’organo parlamentare.
Ebbene, il paradigma in esame – che sul piano descrittivo non brilla per chiarezza (Cavaliere, A., Lo scambio, cit., 657) – , laddove punisce chiunque ottiene la promessa di voti descritta nel terzo comma dell’art. 416 bis c.p., in cambio dell’erogazione di denaro, funge da strumento utile a spezzare qualsiasi intreccio tra politica e mafia, attraendo nella sua orbita, con formula generica e sguarnita di rimandi letterali idonei a confortare interpretazioni volte a circoscriverne il campo visivo al solo politico candidato totalmente avulso dall’apparato criminale – quali: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 416 bis c.p. e fuori dai casi di concorso nel medesimo» –, un multiforme campionario di fattispecie al cui interno si staglia una selva piuttosto frastagliata di possibili soggetti attivi (Laudati, A., Una sentenza troppo «buonista». Armi spuntate contro il connubio mafia-politica, in Dir. giust., 2003, 31, 38).
A diverse conclusioni non è possibile pervenire neppure sostenendo che la norma di “nuovo” conio si concentrerebbe esclusivamente sul candidato estraneo all’ente malavitosa atteso che non avrebbe senso infliggere al politico intraneus o concorrente eventuale le stesse pene già previste a carico di colui il quale faccia parte della struttura mafiosa oppure vi aderisca dall’esterno (Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 260 ss.).
In verità, nell’art. 416 ter c.p. trova spazio la “corruzione elettorale mafiosa”, ossia un fatto difforme da quello delineato nell’art. 416 bis, co. 3, c.p., portatore di un disvalore indipendente che, in quanto tale, ambisce ad assicurare un trattamento sanzionatorio a sé stante, ed eventualmente supplementare, a chiunque, ivi compresi coloro che si siano già macchiati del delitto di partecipazione o di concorso esterno in associazione mafiosa, abbia realizzato gli estremi di questo peculiare tipo di illecito.
È parimenti discutibile affermare che il precetto di cui si discorre tipizzi una determinata ipotesi di concorso eventuale nel reato associativo sottolineando, da una parte, che tale modello criminoso non postula l’attività di coazione mafiosa, ma un semplice “baratto” tra voti e denaro; dall’altra, che non sarebbe rispondente all’esperienza criminologica l’idea che l’organizzazione mafiosa si limiti a “corrompere”, astenendosi dal perseguire i suoi obiettivi con tecniche intimidatorie (De Francesco, G., Gli artt. 416, cit., 74).
In primo luogo, alla configurazione del modello delittuoso in analisi non serve un contributo al mantenimento o al consolidamento dell’istituzione delittuosa, ancorché la corresponsione di somme di denaro, soprattutto se ingenti, possa produrre questi effetti. In simile prospettiva, la previsione in discussione è volta proprio a recuperare al diritto penale quelle situazioni che altrimenti sfuggirebbero alla sua morsa (Grosso, C.F., Le contiguità, cit., 1198. In giurisprudenza Cass. pen., S.U., 30.10.2002, n. 22327, in Cass. pen., 2003, 3276 e 3295 e a Cass. pen., S.U., 12.7.2005, n. 33748, ivi, 2005, 3732 e 3753, con nota di Borrelli, G., Tipizzazione della condotta e nessi di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa; qui si è precisato che l’introduzione dell’art. 416 ter c.p.: «deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o rafforzamento dell’organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.»).
D’altro canto, come segnalato, l’art. 416 ter c.p. svolge una funzione integrativa, inglobando una fattispecie distinta da quelle che, a titolo di concorso necessario o eventuale, risultano ascrivibili alla trama operativa dell’art. 416 bis c.p. e focalizzandosi, nello specifico, su modalità di realizzazione del fatto – nudo scambio tra promessa di voti ed erogazione di denaro – non comuni al delitto associativo. Infine, sebbene sia innegabile che il più delle volte le cosche predispongano strategie coercitive anche per l’acquisizione di cariche pubbliche, è altrettanto vero che questa regola generale, come qualsiasi altra riflessione sviluppata sulla base dell’osservazione empirica, non può essere considerata valida in assoluto, andando incontro a, se si vuole rare, ma inevitabili eccezioni, e la presenza dell’art. 416 ter c.p. consente proprio di apportare una pena ulteriore agli autori anche di siffatta specie di aggressione agli interessi tutelati.
Del resto, restringere l’efficacia della disposizione ai soli candidati estranei alla consorteria criminale significherebbe soffocarne eccessivamente il campo operativo, relegando ai margini un’infinità di situazioni facilmente prospettabili. In proposito, e al di là di stereotipati luoghi comuni continuamente alimentati dal sistema mediatico e, in specie, da una certa pubblicistica incline a pulsioni demagogiche, se non si intende condannare a un’effimera sopravvivenza l’art. 416 ter c.p., non può essere tralasciato il dato fenomenologico secondo cui, nei territori a più alta densità mafiosa, non è tanto – o comunque non è sempre – il politico ad accostarsi alle “famiglie” per guadagnare voti, essendo piuttosto i loro affiliati a concorrere in prima persona all’occupazione dei gangli del potere ovvero a tenere in ostaggio quel soggetto su cui, per mero calcolo utilitaristico, si è deliberato di fare convergere i suffragi al fine, poi, di pretenderne con la forza e con il ricatto l’appoggio e la copertura. Invero, la mafia, disponendo di un interminabile flusso di soldi proveniente dai suoi lucrosi traffici, non avverte certo il bisogno di approvvigionarsi elemosinando denaro a questo o quell’esponente di partito, optando, viceversa, lei stessa di investire le proprie risorse finanche nella conquista di posti di vertice a livello politico (Sen. Salvato in Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto stenografico – seduta di giovedì 6 agosto 1992, 135). Si deve ancora aggiungere come, se è vero che l’art. 416 ter c.p. appartiene alla classe dei cd. reati plurisoggettivi impropri, dichiarando la norma la punibilità del promissario e non anche quella dell’autore della promessa, sia tuttavia agevole immaginare che poi, nella dinamica dell’accadimento storico, pure il concorrente non espressamente punibile, proprio per adempiere agli impegni contratti a seguito della perfezione del negozio illecito, finirà, a sua volta, per indossare i panni di autentico soggetto attivo del reato nel medesimo contesto fattuale e funzionale.
Infatti, il fenomeno criminale preso in considerazione rende spesso fisiologico che lo stesso individuo si ritrovi a interpretare diverse parti in commedia.
Di frequente accadrà, ad esempio, che l’accolito a “Cosa nostra” si risolverà a distribuire denaro ai votanti della zona su cui esercita la sua autorità per sollecitarli a convogliare le loro preferenze a vantaggio di quel candidato dal quale lo stesso associato ha ricevuto analoga prestazione a fronte della promessa di aiuto elettorale.
4. Il fatto tipico
In una parte della giurisprudenza, anche sul presupposto che l’art. 416 ter c.p. richiama espressamente l’art. 416 bis, co. 3, c.p., si è consolidato un orientamento propenso a ritenere che all’integrazione del reato non sia sufficiente l’elargizione di denaro in cambio dell’appoggio elettorale, essendo altresì necessario che l’aderente a “Cosa nostra” faccia uso dell’intimidazione o della sopraffazione mafiose per impedire o per ostacolare la libera esternazione dei suffragi (Cass. pen., sez. VI, 19.2.2004, n. 10785, cit.; Cass. pen., sez. III, 23.9.2005, n. 39554, in Giur. it., 2006, 1025, con nota redazionale di Mantovani, S.; Cass. pen., sez. I, 25.3.2003, n. 27777, in Cass. pen., 2004, 3627).
Nella dottrina e in altra parte della giurisprudenza è maturato un indirizzo contrapposto, incline a svincolare la configurabilità dell’art. 416 ter c.p. dall’accertamento del concreto esplicitarsi dell’oppressione mafiosa.
Per i fautori di questa corrente di pensiero, la lettera della legge impone di allargare le maglie della norma, ritenendo perfezionato il reato alla sola condizione che durante la campagna elettorale l’indicazione di voto – a cagione di una sorta di “metus ambientale” – sia percepita come proveniente dal clan e, quindi, sol per questo intrisa della forza intimidatrice congenita alla fama del vincolo mafioso (Cass. pen., sez. I, 14.1.2004, n. 3859, in CED Cass., 2004, rv. 227476).
Entrambe le impostazioni non meritano adesione per l’assorbente considerazione che tendono a travalicare il dettato normativo, confondendo il piano dell’ “essere” ( ovvero ciò che abitualmente si verifica allorché la mafia interferisce nel processo di acquisizione della volontà popolare in regioni dove esercita la sua egemonia) con quello del “dover essere” (ovvero ciò che è sufficiente accertare per il completamento del modulo normativo).
Infatti, il tipo legale scolpito nell’art. 416 ter c.p. delimita il raggio di rilevanza penale al mero mercanteggiamento del voto senza alludere a forme diverse o aggiuntive rispetto a quelle tassativamente indicate con cui l’agente si procacci l’appoggio elettorale e alle modalità per il cui tramite, successivamente alla stipula pactum sceleris, il promittente mantenga gli impegni concordati (Laudati, A., Una sentenza, cit., 38 ss.).
Pertanto, nessuno dei due filoni riportati, allorché – l’uno pretendendo l’effettivo impiego dei metodi mafiosi, l’altro non richiedendo una segnalazione di voto perpetrata in forma coercitiva ma “accontentandosi” dell’accertamento dell’avvenuto sfruttamento del clima d’intimidazione creato dai clan – assegna importanza alla fase esecutiva del contratto criminoso, fornisce un’esegesi della disposizione obbediente al suo tenore letterale.
Procedendo oltre nella definizione del fatto tipico, si deve sottolineare come, a causa di quella che appare una scelta più che discutibile del legislatore, idonea ad annacquare fortemente l’efficienza repressiva della norma, l’alveo operativo dell’art. 416 ter c.p., laddove al suo interno si è identificato il pretium sceleris, non già in “qualsiasi utilità”, bensì nella sola somministrazione di denaro, non abbracci quel composito ventaglio di casi, di frequente verificazione nell’ambito di simile humus delinquenziale, in cui il compenso offerto a fronte della promessa di voti si sostanzi in vantaggi diversi dalla pura materia monetaria: appalti, posti di lavoro, incarichi professionali, concessioni, autorizzazioni, ecc.
Proseguendo nel delineare il volto dell’illecito, è d’uopo precisare come la natura del bene giuridico tutelato, il quale – sia che venga individuato nell’ordine pubblico sia che venga individuato nell’esigenza di assicurare il libero confronto democratico – può essere posto in pericolo soltanto da condotte foriere di risultati nocivi di vaste proporzioni, e la locuzione letterale adoperata, in cui si parla di «promessa di voti», conducano a ritenere che oggetto finale della pattuizione debba essere un numero di preferenze tale da consentire la menomazione del normale andamento delle elezioni (Ingroia, A., L’associazione, cit., 87).
Occorre infine rimarcare come, in ragione del richiamo al concetto di “erogazione”, il reato si consumi, più che con la semplice esternazione delle reciproche promesse (così invece Visconti, C., Il reato di scambio elettorale politico- mafiosa, in Indice pen., 1993, 298; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 30.1.2003, n. 4293, Dir. form., 2003, 1218; Cass. pen., sez. V, 13.11.2002, n. 4293, in Cass. pen., 2004, 1991), nell’ambito spaziale e cronologico in cui avviene l’effettivo versamento del denaro convenuto in vista dell’appoggio nelle elezioni (Cavaliere, A., Lo scambio, cit., 649).
5. Rapporti con altri reati
Circa i rapporti tra l’art. 416 ter c.p. e altre figure di reato, conviene preliminarmente rammentare come il perimetro del delitto in esame differisca da quello di partecipazione e di concorso esterno in associazione mafiosa.
Diversamente da tali ultime ipotesi criminose, l’illecito in commento non esige: i) che soggetto attivo sia un associato alla struttura dedita al malaffare, bastando l’intervento di un intraneo nell’accordo criminoso anche a titolo di semplice promittente di voti; ii) l’impiego della forza d’intimidazione connessa al vincolo associativo; iii) un’attività tesa al materiale accaparramento di consensi, limitandosi a richiedere la stipula del patto corruttivo, al di là della sua concreta esecuzione (Cass. pen., S.U., 12.7.2005, n. 3732, cit., 3753; Cass. pen., sez. V, 16.3.2000, n. 4893, in Cass. pen., 2001, 1194); iv) la prestazione da parte dell’agente, nella posizione di estraneo all’ente mafioso, di un contributo che si converta in una condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento della confraternita criminale (Grosso, C.F., Le contiguità, cit., 1197; Fiandaca, G., Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 129).
Inoltre, la fattispecie scolpita nell’art. 416 ter c.p., al contrario del delitto descritto nell’art. 416 bis c.p, pretende una remunerazione in denaro per la promessa di suffragi.
Allorquando nel concreto svolgimento del fatto storico siano riscontrabili le stimmate e i tratti distintivi dei due disposti, i medesimi sono destinati a trovare simultanea applicazione (contra Visconti, C., Il reato, cit., 306).
Invero, nonostante le disposizioni a raffronto condividano una analoga proiezione teleologica, diventa difficile sottrarsi alla logica stringente dell’argomento in forza del quale, nell’impossibilità di discernere il reato più grave, essendo la contravvenzione a tali prescrizioni assistita da identica risposta sanzionatoria, risulta precluso all’interprete selezionare la fattispecie avente l’attitudine di esaurire l’intero disvalore penale dell’accadimento reale.
In definitiva, il regime del concorso reale di reati si giustifica con le indicazioni ricavabili da un sistema positivo dove non si è provveduto a disporre su una scala gerarchica decrescente il giudizio negativo collegato ai moduli criminosi in disamina e dove, quindi, diventano impraticabili operazioni ermeneutiche volte a vanificare la funzione complementare assolta nell’ordinamento dall’art. 416 ter c.p., sub specie di annullamento della reazione punitiva correlata alla commissione di questo illecito quando la condotta del reo sia riconducibile, a qualunque titolo, anche al paradigma del reato associativo (Cass. pen., sez. I, 8.6.1992, Battaglini, con nota di Taormina, C, Principio di legalità e condizionamento mafioso delle consultazioni elettorali, in Giust. pen., 1992, II, 394 e 403; tale pronuncia è stata emessa quando il reato di cui all’art. 416 ter c.p. non era stato ancora inserito nel codice e prima che la Cassazione a Sezioni Unite, con i suoi reiterati interventi, definisse con progressiva precisione i connotati del concorso esterno nei reati associativi; tuttavia, riteniamo, gli approdi raggiunti allora in ordine ai rapporti tra l’istituto del c.d. concorso esterno e gli specifici reati in materia elettorale restano validi anche nell’attuale contesto normativo e interpretativo).
Ove soggetto attivo del reato sia un personaggio del tutto distaccato dall’aggregato mafioso deve affermarsi la compatibilità tra il delitto di scambio politico-mafioso e l’aggravante di cui all’art. 7, d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito nella l. 12.7.1991, n. 203, giacché la consumazione del reato non presuppone il ricorso alla prevaricazione mafiosa né il fine di agevolare l’organismo criminale (contra, Tona, G., Scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Trattato di diritto penale, Parte Speciale, III, a cura di A. Cadoppi-S. Canestrari- A. Manna-M. Papa, Torino, 2008, 1164).
Siffatto approdo non pare estendibile ai casi in cui l’agente militi nell’agglomerato mafioso o sia personaggio ad esso contiguo.
Dovendo lo stesso agire, affinché si delinei un fatto inquadrabile nell’art. 416 ter c.p., nel ruolo di “portavoce” del sodalizio, perlomeno la finalità di agevolare l’entità associativa appare già ricompresa nella fattispecie in discussione (peraltro la giurisprudenza tende a caldeggiare la conciliabilità tra l’aggravante di cui si discute e il reato di cui all’art. 416 bis c.p.: Cass. pen., sez, VI, 26.2.2009, n. 15483, in Cass. pen., 2010, 624).
Altra prescrizione con cui il precetto in esame può entrare in rotta di collisione è l’art. 96, d.P.R. 30.3.1957, n. 361 (l’art. 86, d.P.R. 16.5.1960, n. 570 per le elezioni amministrative) nella parte in cui tale ultima proposizione normativa colpisce la dazione di denaro finalizzata a ottenere, a proprio o altrui vantaggio, il voto.
In simili casi, il conflitto tra le fattispecie in analisi può essere risolto sulla base del principio sancito nell’art. 15 c.p. in favore della disposizione codicistica, sol che si pensi che l’art. 416 ter c.p. accoglie tutte le componenti della specifica norma sul reato elettorale, annoverando, quale elemento specializzante, il necessario coinvolgimento nell’intesa criminosa di un appartenente alla loggia mafiosa (sul punto, sebbene in chiave maggiormente problematica, Visconti, C., Il reato, cit., 301 ss. Contra, Cavaliere, A., Lo scambio, cit., 656. In giurisprudenza, nel caso l’accordo preveda l’utilizzo della forza d’intimidazione mafiosa, Cass. pen., sez. VI, 19.2.2004, n. 10785, cit.; Cass. pen., sez. III, 3.12.2003, n. 5191, in Riv. pen., 2004, 389).
D’altronde, considerando che nell’art. 96 compare la formula di chiusura «qualsiasi altra utilità», questo disposto potrebbe conservare la sua effettività – andando a sopperire al vuoto lasciato dall’art. 416 ter c.p. – in relazione a patti imperniati sulla permuta di tornaconti diversi dal denaro (Fiandaca, G., Riflessi, cit., 142).
Infine, è opportuno lumeggiare i nessi intercorrenti tra l’art. 416 ter c.p. e l’art. 97, d.P.R. n. 361/1957 (l’art. 87, d.P.R. n. 570/1960 per le elezioni amministrative) in cui viene assoggettata ai rigori del diritto penale la condotta di colui il quale, con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori – violenza, minaccia, raggiri, artifizi ecc. –, influenzi la loro capacità di autodeterminazione per costringerli o indurli a prescegliere una determinata lista o un determinato candidato.
I precetti in parola sono disomogenei dal punto di vista strutturale con la naturale conseguenza che la risoluzione dei loro rapporti non può essere operata sulla scorta del principio contemplato nell’art. 15 c.p.
Semmai, essendo collocate su di una direttrice assiologica omogenea e progressiva, tra le due disposizione si può instaurare un collegamento di matrice valoriale, tale da aprire la strada all’assorbimento del disvalore del reato elettorale in quello più grave di scambio politico-mafioso (Visconti, C., Il reato, cit., 305 ss. Contra, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 23.9.2005, n. 39554, cit.).
Fonti normative
Art. 416 ter c.p.
Bibliografia essenziale
Albamonte, A., Le modifiche apportate all’art. 416 bis c.p. e la «mafia politica», in Cass. pen., 1992, 3165; Antolisei, F., Manuale di diritto penale, Parte Speciale, II, a cura di C.F. Grosso, XV ed., Milano, 2008; Barazzetta, A., Sub art. 416 ter c.p., in AA.VV., Codice penale commentato, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, II ed., Milano, 2006, 3148; Borrelli, G., Sub art. 416 ter c.p., in AA.VV., Codice penale, IX, a cura di G. Lattanzi-E. Lupo, Milano, 2010, 218; Borrelli, G., Tipizzazione della condotta e nessi di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa, in Cass. pen., 2005, 3759; Buonomo, G., Scambio illecito se il metodo è mafioso. I confini tra legittimi scambi e costrizioni, in Dir. giust., 2000, 18, 19; Cappello, C., Problemi in tema di corruzione elettorale, in Giust. pen., 1994, II, 55; Cavaliere, A., Lo scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. Moccia, Napoli, 2007, 639; Cordova, A., Il voto di mafia, in Micromega, 1992, 4, 7; De Felice, P., In tema di responsabilità penale per voto di scambio, in Scritti in memoria di R. Dell’Andro, I, Bari, 1994, 153; De Francesco, G., Commento agli artt. 11 bis e 11 ter del d.l. 8. 06. 1992, n. 306, in Legisl. pen., 1993, 122; De Francesco, G., Gli artt. 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata, I, coordinati da P. Corso-G. Insolera-L. Stortoni, Torino, 1995, 5; De Francesco, G., Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiose, in Cass. pen., 1996, 3487; Di Nardo, G., Le innovazioni di diritto penale della l. 356/ 92, in Riv. pen., 1993, 259; Fiandaca, G., La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell’economia e nella giustizia in Italia, in AA.VV., Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, a cura di V. Militelli-L. Paoli-J. Arnold, Milano, 2000, 249; Fiandaca, G., Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Foro it., 1993, V, 137; Fiandaca, G., Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, Parte Speciale, I, IV ed., Bologna, 2007; Forti, G., Sub art. 416 ter c.p., in AA.VV., Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi-G. Forti-G. Zuccalà, V ed., Padova, 2008, 1037; Gargani, A., Sub art. 416 ter c.p., in AA.VV., Codice penale, a cura di T. Padovani, IV ed., Milano, 2007, 2739; Grosso, C.F., Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una configurazione possibile, in Foro it., 1996, V, 121; Grosso, C.F., Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 1185; Ingroia, A., L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993; Laudati, A., Una sentenza troppo «buonista». Armi spuntate contro il connubio mafia-politica, in Dir. giust., 2003, 31, 37; Maiello, V., Una «judge-made law» italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416 «bis» c.p., del candidato alle elezioni che promette favori alla mafia in cambio di voti, in Foro it., 2003, II, 682; Mormando, V., Il voto di cambio, in AA.VV., Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, a cura di V. Patalano, Torino, 2003, 385; Morosini, P., Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso, in Foro it., 2001, II, 80; Muscatiello, V.B., Il concorso esterno nelle fattispecie associative, Torino, 1995; Pelissero, M., Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di M. Pelissero, Torino, 2010, 279; Spagnolo, G., L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997; Taormina, C., Principio di legalità e condizionamento mafioso delle consultazioni elettorali, in Giust. pen., 1992, II, 394; Tona, G., Scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Trattato di diritto penale, Parte Speciale, III, a cura di A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2008, 1161; Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008; Visconti, C., Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Indice pen., 1993, 273; Zagrebelsky, V., Lo scambio politico-mafioso, in AA.VV., Codice penale, Parte Speciale, IV, a cura di AA.VV., II ed., Torino, 1996, 568.