SCABINI
. Istituzione franca introdotta in Italia tra la fine del sec. VIII e il principio del IX: per essa l'amministrazione della giustizia, che presso le popolazioni germaniche procedeva, com'è noto, per mezzo del cosiddetto giudizio popolare e collegiale, affidato a giudici scelti di volta in volta per le singole cause tra gli uomini liberi (rachimburgi), viene invece commessa a giudici stabili, nominati una volta tanto per ogni contea, detti appunto scabini. La riforma, dovuta a Carlomagno, fu conseguenza dei limiti portati dallo stesso re all'obbligo che incombeva ai liberi di intervenire alle adunanze indette dai conti e insieme della necessità di avere, col progredire della civiltà e del diritto, giudici forniti di particolare capacità e preparazione.
Gli scabini sono funzionarî regi, di diritto nominati dal re, se pur in pratica scelti dai missi regi o anche, in mancanza di questi, dai conti; e la scelta cade sui cittadini migliori per nobilta, per moralia e per cultura, spesso sui grandi proprietarî, sicché lo scabinato fu carica ambita per l'onore che conferiva a chi ne veniva investito. Colui che era nominato scabino giurava, prima di assumere tale ufficio, di adempiere rettamente il suo compito e durava in carica a vita, a meno che venisse allontanato per incapacità o per immoralità.
Era compito degli scabini quello di dare la sentenza che, appunto per il fatto del loro assenso, veniva detta placitum; mentre era funzione del conte o bel messo regio o del giudice inferiore quella di convocare il tribunale, di dirigere il processo, di curare l'esecuzione della sentenza.
Gli scabini compaiono nei giudizî in numero vario, sono da sette a dodici per ogni contea (Cap. 803, 20; 819, 2) e si distinguono in scabini de comitatu, con potestà di giurisdizione su tutta la contea, e scabini de vico, con giurisdizione limitata ai placiti dei giudici locali.
Si trovano gli scabini in Italia per tutto il periodo feudale e più tardi ancora, se pur chiamati dopo il Mille con l'appellativo generico di iudices.
Bibl.: M. A. Bethmann-Hollweg, Der german.-roman. Civilprozess des Mittelalters, Bonn 1864-1874; R. Saleilles, Du rôle des scabins et des notables dans les tribunaux carolingiens, in Revue histor. du droit français et étrang., XL (1889); G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, in Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. del Giudice, II, Milano 1925, parte 1ª, p. 47 segg. e bibliografia ivi citata.