Complesso di funzioni, servizi e attività volte alla attuazione del diritto costituzionale alla salute la cui tutela è compito dei pubblici poteri: l’art. 32 Cost. parla al riguardo, della salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Nella disciplina costituzionale sono garantite cure gratuite agli indigenti ed è posto il principio secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
La sanità è stata regolata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in seguito oggetto di alcune modifiche) la quale ha istituito il Servizio sanitario nazionale proprio per l’attuazione del diritto alla salute, conformemente ai principi costituzionali.
Il SSN individua una estesa tipologia di compiti, volti a perseguire eterogenei obiettivi, tra cui quelli di: educazione sanitaria, prevenzione delle malattie e degli infortuni, diagnosi e cura, riabilitazione, promozione e salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente e del lavoro, igiene degli alimenti nonché di prevenzione e difesa sanitaria degli allevamenti animali, disciplina dei farmaci, formazione professionale del personale del servizio sanitario nazionale.
Nel SSN intervengono, con diversi ruoli, una pluralità di livelli di governo.
Lo Stato, attraverso l’organizzazione ministeriale (v. Ministro e ministero. Diritto amministrativo), mantiene una funzione di indirizzo e controllo sulle materie delegate alle regioni e di coordinamento per l’attuazione del SSN. Inoltre, determina i livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Dalla struttura ministeriale dipendono, tra l’altro, l’Istituto superiore di sanità, il Consiglio sanitario nazionale (organo consultivo in materia di politica sanitaria) e il Consiglio superiore di sanità (organo consultivo tecnico).
Per realizzare l’obiettivo della tutela della salute lo Stato adotta, inoltre, una programmazione sanitaria, con scadenza triennale: il Piano sanitario nazionale, strumento di programmazione economica generale, individua attività, strategie, strumenti e relativi tempi di realizzazione.
La “tutela della salute” è, ancora, materia della legislazione concorrente di Stato e Regioni. L’attuazione del PSN spetta alle Regioni e agli enti locali che hanno progressivamente acquisito compiti propri in materia di programmazione e attuazione dell’assistenza sanitaria.
Le Regioni rivestono un ruolo centrale anche nelle procedure di convenzionamento: la fornitura dell’assistenza sanitaria può, infatti, essere erogata direttamente da personale e strutture pubbliche o, indirettamente, da personale e strutture private convenzionate che rispettino i requisiti previsti dalla legge.
L’articolazione organizzativa che a livello territoriale è incaricata di gestire la tutela sanitaria è la Azienda sanitaria locale (ASL), già Unità sanitaria locale (USL). Questa ha personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestisce presidi e servizi sanitari, ospedalieri ed extraospedalieri, ed è affidata alla gestione di un direttore generale, assunto con contratto di diritto privato.