SANAZIONE IN RADICE
. Così è chiamata in diritto canonico la convalidazione in forma speciale e straordinaria di un matrimonio nullo, concessa dalla competente autorità ecclesiastica. La sua concessione è riservata alla S. Sede, e i dicasteri autorizzati a concederla sono: la Sacra Penitenzieria per il foro interno e privato, e le Congregazioni del S. Uffizio e dei Sacramenti per il foro pubblico.
Come dice il canone 1138, § 1°, del codice di Diritto Canonico, questa convalidazione, oltre alla dispensa (se ancora necessaria) dall'impedimento che rese nullo il matrimonio, importa anche la dispensa dall'obbligo di rinnovare il consenso contrattuale, inoltre concede che il matrimonio per finzione giuridica sia considerato valido, non in sé stesso (il che ripugna), ma nei suoi effetti canonici, quale la legittimazione della prole, anche per il passato, e financo dal momento stesso che fu contratto. Ne segue che il carattere specifico e straordinario di questa convalidazione consiste in ciò che viene ritenuto come efficace il consenso matrimoniale prestato nel momento del contratto, quando esso in realtà era inefficace a causa dell'impedimento esistente; e, di conseguenza, che viene considerato come giuridicamente valido il matrimonio già fin d'allora con tutti i suoi effetti. E poiché il consenso è la radice del matrimonio, questa forma di convalidazione è detta "sanazione in radice".
È necessario che l'impedimento, per cui era nullo il matrimonio, sia di diritto umano, potendo l'autorità umana servirsi di finzione giuridica soltanto intorno ai dispositivi provenienti dalla sua volontà. Inoltre, producendo questa sanazione il suo effetto in virtù del consenso prestato al momento del matrimonio, si richiede che detto consenso sia stato allora naturalmente valido, e che perseveri tuttora; a queste condizioni, e non esigendosi che venga rinnovato il consenso, la sanazione può essere concessa anche all'insaputa di una delle parti o di ambedue. Si ricorre a questa forma straordinaria di convalidazione quando non è possibile avvertire le parti della nullità del loro matrimonio, od ottenere da ambedue la rinnovazione del consenso.