SAISINE
. Significa il prolungarsi del possesso dei beni dal defunto nell'erede, per virtù d'una specie d'investitura necessaria. Sebbene il principio le mort saisit le vif sia apparso prima del correlativo der Todte erbt den Lebendigen, la saisine del diritto francese deriva senza dubbio da una tradizione germanica, e perciò, se anche non coincidesse con la Gewere, le sarebbe pur sempre molto simile. L'identità perfetta è dubbia, perché non si sa tuttora con sicurezza se la Gewere riguardava solo il possesso o anche il diritto, mentre la saisine riguarda (erra chi sostiene il contrario) proprio il diritto.
La Francia non conosce se non la categoria degli eredi legittimi, in conseguenza di quell'altro concetto germanico che considera la proprietà come familiare o collettiva. Gli eredi testamentarî non sono più che legatarî universali o a titolo universale (art. 1002 cod. civ. franc.). Di quella poi che nel diritto romano era un'eccezione ristretta agli heredes sui, e cioè il non dover l'erede, perché tale di diritto, compiere atto alcuno, la Francia fece una regola generale. Si staccò così nettamente dal diritto romano, per il quale, salva l'eccezione suindicata, si distinguevano i due momenti della delazione e dell'adizione, e solo col secondo l'eredità veniva acquistata. Con l'acquisto fin dal primo momento, fu resa possibile la saisine. Il codice civile francese dispone infatti (art. 724) che les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, come la Coutume di Parigi aveva detto (art. 318) che le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à suceéder.
La saisine può sembrare accolta anche dal codice civile italiano, che ammette l'eredità deferibile, oltre che per legge, per testamento (art. 720 cod. civ.), ed equipara gli eredi testamentarî ai legittimi, disponendo poi con l'art. 925 che "il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione". Contrariamente però a quanto si ritiene dai più, tale disposizione non riproduce la massima mortuus facit possessorem vivum sine ulla adprehensione e non deriva già dalla saisine, inconcepibile là dove l'acquisto dell'eredità è in ogni caso subordinato all'accettazione, bensì dalla necessità, manifestatasi già nel Medioevo, d'impedire da parte dei terzi usurpazione di prerogative o cose dell'eredità nei casi in cui l'erede era mal noto. Per rimediare a tale inconveniente, bastava considerare qualunque erede come possessore e concedergli le azioni possessorie che gli rendessero più agevole la difesa; ed Emanuele Filiberto stabilì in un editto del 3 aprile 1560 che "soudain après la mort du défunct, la possession de tous les biens de son héritage sera transférée et continuée ipso iure en la personne de son héritier ou hoirs universels, lesquels seront tenus pour vrais possesseurs des dits biens, tout ainsi qu'était le défunct duquel ils sont héritiers, sans qu'il soit besoin qu'ils prennent autre actuelle et réelle possession". Antonio Fabro c'informa anche che, prima che ciò venisse expressa lege confirmatum, era moribus et generali locorum fere omnium consuetudine receptum (Codex Fabrianus, lib. 7, tit. 7, def. 5), aggiungendo alla nota 8: ne alioqui eveniret, ut bona haereditaria possent fieri primi occupantis, tamquam quae interim essent nullius.
Il principio accolto da Emanuele Filiberto fu ribadito dalle regie costituzioni del 1770 al lib. 5, tit. 5, § 1, e dal codice albertino all'art. 967, che ispirò l'art. 925 del codice civile italiano, il quale appunto perciò non può coincidere affatto con l'art. 724 del francese, ov'è presupposta un'investitura nei beni del defunto che la rinuncia può distruggere e che l'accettazione non fa se non convalidare. In Italia, invece, l'erede legittimo non differisce dal testamentario: entrambi sono eredi in quanto accettino, perché dall'accettazione dipende l'acquisto dell'eredità. L'art. 925 non può dunque aver il senso dell'art. 724 del codice francese, riferendosi esclusivamente al possesso. Il suo significato è, come spiega meglio il successivo art. 926, che "se altri, che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per spogliati di fatto, e possono esercitare tutte le azioni proprie dei possessori legittimi".