SABINIANI
Con questo nome si indica una scuola della giurisprudenza romana che ha inizio da C. A. Capitone, ma che prese il nome dal suo più illustre maestro: Masurio Sabino. Ad essa appartengono C. Cassio Longino - tanto insigne che il suo nome è ricordato insieme con quello di Sabino (Sabinus et Cassius) e la scuola si dice anche dei Cassiani - Celio Sabino, Giavoleno, Valente, Tusciano, Salvio Giuliano, Gaio. Sull'origine della distinzione fra questa e l'opposta scuola dei proculeiani, e sul fondamento della distinzione stessa, v. proculeiani.
Le due scuole durano fino all'epoca di Marco Aurelio; le controversie via via scompaiono e, quando Giustiniano sembra risolverle legislativamente, in realtà non fa che affermare quella delle contrastanti dottrine che si era affermata nel diritto consuetudinario del basso impero. Le controversie più note concernono la determinazione dell'inizio dell'età pubere e del momento in cui gli animali che collo dorsove domantur si debbono considerare res mancipi; a chi spetti la proprietà delle cose create mediante specificazione; in qual momento si acquisti al legatario la proprietà delle cose legate per vindicationem; se sia valida la datio tutoris prima dell'istituzione di erede; gli effetti della apposizione di una condizione impossibile alla stipulazione e ai legati; gli effetti dell'eccesso di mandato e della datio in solutum; i requisiti di una valida novazione; il legato di quota; la donazione mortis causa; l'usucapione di una res venduta sotto condizione, ecc.
Bibl.: v. proculeiani.