RUOLO ORGANICO
Consiste nella classificazione data al personale di un'amministrazione, ai fini di determinarne la posizione nella scala gerarchica, il trattamento economico, le modalità di assunzione e di carriera. Il numero dei posti può essere o no fissato in una cifra non superabile dall'amministrazione: si hanno così i due sistemi dei ruoli chiusi e dei ruoli aperti, nel primo dei quali le promozioni sono condizionate dalle vacanze che si verificano nei gradi superiori e i miglioramenti economici essenzialmente legati agli avanzamenti nella carriera.
In Italia è stato quasi sempre preferito il sistema dei ruoli chiusi, oggi (dopo la parentesi dei ruoli aperti, inaugurata dal decr. legge 23 ottobre 1919, n. 1970) ristabilito col r. decr. 11 novembre 1923, n. 2395, che, se offre degl'inconvenienti, quale l'ineguale distribuzione dei benefici di carriera secondo che i gradi superiori siano occupati da funzionarî giovani o di età avanzata, ha però il vantaggio di evitare eccessivi affollamenti nelle suddivisioni del ruolo, con conseguenze di vario genere.
Le norme in vigore, accogliendo i voti espressi dalla dottrina, hanno unificato i ruoli dell'amministrazione centrale e provinciale, eliminando una disparità di trattamento che non era giustificata. Tutto il personale, a eccezione di quello subalterno (per il quale v. l'art. 22 e seguenti del citato decreto sull'ordinamento gerarchico) è stato ripartito in 3 gruppi, contraddistinti dalle prime tre lettere dell'alfabeto, in base al titolo di studio richiesto per ciascuno di essi: laurea o titolo equivalente rilasciato da un'università o da altro istituto d'istruzione superiore; licenza d'istituto medio di secondo grado o corrispondente, o licenza d'istituto di istruzione professionale di terzo grado; licenza di scuola media inferiore o corrispondente, o licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado. Ogni gruppo è diviso in gradi, i quali alla loro volta possono essere suddivisi in classi, considerate dalla legge come altrettanti gradi. I gradi sono tredici, di cui i primi tre nell'ordine ascendente sono al di fuori delle possibilità normali di carriera (basti ricordare che il primo grado è contemplato per un solo funzionario: il primo presidente della Corte di cassazione) mentre gli ultimi due (XII e XIII) riguardano esclusivamente il gruppo C. È vietato aumentare i posti stabiliti da ciascun ruolo, e la stessa ripartizione dei posti fra i varî gradi, esclusi quelli più elevati del sesto, non può essere modificata se non riducendo il rapporto esistente fra il numero dei posti dei gradi superiori e quello dei gradi inferiori.
Anche i cambî di ruolo non sono consentiti se non nei casi ammessi dalla legge o in seguito a concorso.
La riduzione dei ruoli organici ha naturalmente effetti sul rapporto d'impiego, dando luogo all'istituto della disponibilità, e, in caso di mancata riassunzione nel termine prescritto, al collocamento a riposo dell'impiegato.
La materia dei ruoli organici, che già con legge 23 giugno 1904, n. 172, e poi con l'art. 210 del decreto sull'ordinamento gerarchico, era stata riservata al parlamento, è ora diventata di competenza del potere esecutivo, fatta eccezione per gl'istituti d'istruzione superiore che hanno personalità giuridica e per altri enti, nonché per le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del consiglio di stato e della corte dei conti, le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionarî inamovibili: art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
V. anche: gerarchia: Gerarchia amministrativa; impiego: Impiego pubblico.
Bibl.: R. Porrini, in Trattato di dir. amministrativo di V. E. Orlando, Milano, I, p. 639; E. Presutti, Lo stato parlamentare e i suoi impiegati, Napoli 1899; F. D'Alessio, Il sistema delle promozioni nella legge sullo stato giuridico degl'impiegati, in Riv. di dir. pubblico, 1910, parte 2ª, p. 475; M. Carboni, Lo stato giuridico degl'impiegati, Roma 1911.