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Dworkin, Ronald Myles

di Anna Jellamo - Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)
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Dworkin, Ronald Myles

Anna Jellamo

Filosofo statunitense del diritto e della politica, nato a Worcester (Mass.) l'11 dicembre 1931. Compiuti gli studi alla Harvard University e a Oxford, dal 1969 è professore di Jurisprudence nell'università di Oxford e dal 1975 insegna, inoltre, presso la Law School della New York University.

Tra i maggiori studiosi contemporanei di dottrina giurisprudenziale, D. ha elaborato una teoria giuridica basata su due elementi tra loro saldamente connessi: da un lato, il riconoscimento dell'originarietà di certi diritti fondamentali, dall'altro, il rilievo accordato a un insieme di principi - ovvero prescrizioni universali non codificate dal diritto positivo che esprimono esigenze di giustizia e moralità - ai fini della costituzione e della produzione del diritto.

A costituire il diritto non sono solo le norme (rules), ma anche i principi (principles) e, nel confronto tra norme e principi, sono questi ultimi a rivestire un ruolo prioritario perché costitutivi dei fondamenti morali e giuridici dell'ordinamento. In quanto tali, essi sono strettamente correlati a quei diritti naturali fondamentali (basic and natural rights) che appartengono agli individui in via originaria, primo fra tutti il diritto alla dignità. A partire da queste basi etiche, D. è intervenuto nel dibattito sulla giustizia degli anni Settanta e Ottanta con una concezione volta a superare l'alternativa allora dominante tra contrattualismo e utilitarismo, opponendosi alle definizioni di giustizia in termini di consenso e di utilità e individuando nella capacità di garantire i diritti fondamentali dei cittadini il criterio di valutazione della giustizia delle istituzioni. Il riconoscimento dell'originarietà dei diritti fondamentali e la considerazione dei principi come parte del diritto costituiscono d'altra parte gli elementi fondamentali della critica di D. al positivismo giuridico, del quale ha messo in discussione la riduzione della giuridicità al solo dato normativo, a esclusione delle considerazioni etiche. Ravvisando nei diritti fondamentali dei cittadini e nei principi a essi correlati una fonte morale per il diritto, D. ne ha sottolineato la primazia anche in assenza di specifiche norme, con conseguenze di rilievo sul piano della teorizzazione dell'attività giudiziale. Il ricorso ai principi - che sarebbero provvisti di una molteplicità di funzioni (integrativa, interpretativa, derogativa, unificante) - garantisce infatti all'attività decisionale del giudice la possibilità di pervenire all'individuazione delle soluzioni più giuste, soprattutto nei casi giudiziari controversi (hard cases).

D. ha concepito la sua dottrina giuridica come un "liberalismo etico" inteso quale fondamento di un liberalismo politico volto a garantire "eguale considerazione e rispetto" (equal concern and respect) per tutti i cittadini. Tra gli altri temi trattati da D. nella prospettiva giuridica delineata, si possono qui ricordare quelli rientranti nell'ambito della bioetica, come l'aborto e l'eutanasia.

Opere principali: Taking rights seriously (1977; trad. it. 1982); A matter of principle (1985; trad. it. parziale 1990); Law's empire (1986; trad. it. 1989); Life's dominion: an argument about abortion, euthanasia, and individual freedom (1993; trad. it. 1994); Freedom's law (1996); I fondamenti dell'uguaglianza liberale, in R. Dworkin, S. Maffettone, Liberalismo politico (1996).

bibliografia

A. Pintore, Norme e principi. Una critica a Dworkin, Milano 1982.

Ronald Dworkin and contemporary jurisprudence, ed. M. Cohen, Totowa (N.J.) 1983.

S. Guest, Ronald Dworkin, Palo Alto (Calif.) 1991; Reading Dworkin critically, ed. A. Hunt, New York 1992.

Vedi anche
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