RITORSIONE
. Si suole definire beneficio della ritorsione la disposizione della prima parte dell'art. 599 del codice penale secondo la quale il giudice, nel delitto d'ingiuria, se le offese sono reciproche, può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Ma la definizione non è esatta, perché il concetto di ritorsione importerebbe che l'esimente potesse essere concessa solo a favore di chi compie la ritorsione e non a favore di colui che diede causa alla ritorsione stessa, mentre l'art. 599 consente al giudice di dichiarare non punibili entrambi gli offensori e anche uno solo di essi, che potrebbe non essere il ritorcente. Altri definiscono la disposizione in esame col termine di compensazione dell'ingiuria, trasferendo in materia penale un concetto privatistico, il che è assolutamente inammissibile. D'altronde la compensazione supporrebbe la necessità della pari gravità delle ingiurie reciproche, requisito non richiesto dalla legge. Altri, infine, comprendono l'istituto nella generica concezione della legittima difesa, ma neanche questa teoria è accettabile, perché l'esimente della legittima difesa è concessa all'aggredito, mentre il beneficio dell'art. 599 è concedibile all'offeso e all'offensore. È da aggiungere, altresì, che nella legittima difesa non si reagisce per un danno avvenuto, ma si oppone una difesa all'azione altrui non ancora compiuta, mentre l'ipotesi dell'art. 599 si riferisce a una vera e propria reazione per l'ingiuria subita. In sostanza bisogna riconoscere che il beneficio preveduto nella prima parte dell'art. 599 è un istituto sui generis di diritto pubblico, per il quale il legislatore ritiene che, verificandosi le condizioni ivi previste, lo stato non ha interesse ad applicare le sanzioni penali, ritenendo soddisfatte le esigenze di giustizia per le modalità con le quali i soggetti si sono reciprocamente offesi.
Il beneficio è ammesso solo per il delitto d'ingiuria non anche per quello di diffamazione.
È condizione indispensabile che entrambe le offese siano illegittime, perché la legge dice che il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori, e non vi è offensore se non vi è offesa illegittima. Non è necessario, invece, che gli offensori abbiano presentato entrambi querela, perché il testo dell'art. 599 del codice 1930 non ha più usato il termine "parti" dell'art. 397 del codice penale 1889, ma si riferisce esclusivamente alla reciprocità dell'offesa.
Per la ritorsione nel diritto internazionale, v. rappresaglia.
Bibl.: F. Carrara, Compensazione delle ingiurie, Livorno 1878; Enciclopedia giuridica italiana, Milano 1906, VIII, ii, p. i; Digesto italiano, Torino 1902-6, XIII, i, p. 1038; A. Iannitti, La compensazione delle ingiurie, in Rivista di giurisprudenza, XXX (1907), fasc. 3 e 4, p. 23 segg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale, Torino 1922, VII, p. 468; C. Saltelli ed E. Romano di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, parte 2ª, Roma 1931, p. 975; G. Maggiore, Principii di diritto penale, II, Bologna 1934, p. 489.