RISSA
. Il delitto di rissa è preveduto nell'art. 588 del codice penale con la seguente semplice enunciazione: "Chiunque partecipa a una rissa è punito con multa sino a lire tremila". La definizione della rissa, perciò, è riservata all'interprete e, per quanto vi siano dissensi nell'elencazione degli elementi di essa, tuttavia si è d'accordo nel ritenere che, per riscontrarsi la rissa, non sono sufficienti semplici espressioni ostili, ma occorre che siano intervenute vere e proprie vie di fatto, che diano luogo a una violenta contesa.
Il delitto è preveduto solo nella forma dolosa, e l'elemento subbiettivo consiste nella coscienza e nella volontà di partecipare alla rissa. L'elemento materiale si concreta nella partecipazione in tutte le forme nelle quali questa è possibile in materia di concorso di più persone nel reato. Non è preveduto un numero minimo di persone perché vi sia rissa, ma unanimemente si ritiene che non vi è rissa fra due sole persone. Il capoverso dell'art. 588 del codice penale prevede un'aggravante del delitto, stabilendo che, se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesioni personali, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatameme dopo la rissa e in conseguenza di essa. L'ordinamento del delitto di rissa accolto dal codice del 1930 è profondamente diverso da quello del codice del 1889 abrogato. Secondo l'art. 379 di questo codice la rissa era configurata come un delitto condizionato; cioè la partecipazione alla rissa era punibile soltanto se in essa fosse stato ferito o ucciso qualcuno. Il nuovo codice, invece, considera la rissa come un delitto autonomo, ossia la partecipazione alla rissa k punita, prescindendo dalle conseguenze di essa e dalle eventuali singole responsabilità delle persone che vi partecipano. Tra partecipazione alla rissa e singole responsabilità penali di partecipanti per fatti commessi durante la rissa vi è concorso di reati. Durante i lavori preparatori la commissione ministeriale propose che fosse nettamente stabilito che il colpevole di omicidio o di lesione in rissa dovesse rispondere solo dell'omicidio o della lesione considerati come delitti progressivi rispetto alla rissa; ma nel testo definitivo del codice la proposta non fu accolta, perché è di supremo interesse punire per sé stanti le manifestazioni di violenza, che rappresentano un pericolo per l'incolumità delle persone e la tranquillità dell'ordine pubblico.
Bibl.: E. Florian, Il delitto di partecipazione alla rissa, in Temi veneta, XXI (Venezia 1897), p. 377; G. B. Impallomeni, L'omicidio nel diritto penale, Torino 1900, p. 92; B. Alimena, Dei delitti contro la persona, in Enciclopedia del diritto penale italiano, IX, Milano 1909, p. 472; Lavori preparatori del nuovo codice penale, IV, iv, Roma 1929, verbale 67; ibid., V, ii, ivi 1929, p. 389; C. Saltelli, E. Romano di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, ii, ivi 1930, p. 930; E. Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale di E. Florian, Milano 1934, p. 174; G. Maggiore, Principî di diritto penale, II, Bologna 1934, p. 467.