RISCONTRO
. Si chiama così quell'operazione contabile per cui, rilevati per mezzo del bilancio di verificazione errori nelle scritturazioni si procede alla verifica delle scritturazioni stesse, riscontrando ogni articolo del libro giornale con le corrispondenti trascrizioni eseguite nel libro mastro e negli altri registri secondarî. Ha pertanto significato di verifica, controllo di scritture, al fine di accertarne, mediante la "spunta" fattane su altri libri, l'identità. Sotto il nome di "riscontro di cassa" s'intende il raffronto del denaro, titoli e valori esistenti in cassa con la contabilità relativa, operazione che gli ordinamenti bancarî prescrivono sia periodicamente eseguita. La maggior parte delle banche prevede nei proprî regolamenti interni l'esistenza di un apposito ufficio, chiamato appunto "ufficio riscontro di cassa" e, più semplicemente, "ufficio riscontro"; ad esso incombe una funzione assai importante di controllo sul servizio di cassa, la quale si svolge attraverso l'apposizione del visto sugli ordinativi (ordini di versamento) emessi dai varî uffici, e sugli assegni a carico dell'istituto; operazioni per le quali l'ufficio svolge opera di controllo preventivo successivo, effettuandone la registrazione sulla "prima nota di cassa".