riscatto
Termine che in ambito economico presenta molteplici significati. Può essere inteso sia come liberazione da obblighi contrattuali, protratti nel tempo, mediante pagamento di una somma una tantum o rinuncia a propri diritti, sia come acquisizione di un diritto tramite corresponsione di un pagamento una tantum o con versamenti periodici, sia come introito immediato di un dato importo in cambio della rinuncia a propri diritti. ● In ambito giuridico, r. è la liberazione da un obbligo assunto in precedenza, istituto per il quale, in alcuni tipi di contratti, il debitore può svincolarsi dall’impegno mediante il pagamento di un prezzo o il sacrificio di parte di un diritto a lui spettante.
Alloggi costruiti con carattere strettamente economico e dati in locazione agli assegnatari con patto di futura vendita. Per estensione, si parla di r., nella pubblica amministrazione, a proposito degli anni di studio universitario, di servizio militare e di servizio fuori ruolo che vengono resi utili agli effetti della pensione o dell’indennità di buonuscita mediante il pagamento dei relativi contributi da parte dell’interessato.
Decisione con cui il contraente di un’assicurazione caso morte o capitale differito o di rendita vitalizia o mista (combinazione di caso morte e capitale differito) chiede la cessazione dell’accordo e la liquidazione a suo favore della riserva matematica (cioè il valore attuale medio del credito derivante dal contratto). Usualmente è consentito con una penalizzazione.
Diritto dell’aderente a un fondo pensione di ottenere l’immediata liquidazione in contanti del suo montante pensionistico individuale. È consentita solo in caso di decesso (a favore degli eredi) o in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla base dell’adesione al fondo. Non va confuso con il diritto di trasferire il proprio montante pensionistico ad altro fondo pensione.
Atto mediante il quale l’ente pubblico che abbia concesso un pubblico servizio a carattere industriale pone fine al rapporto relativo prima della sua naturale scadenza. È un’azione a contenuto misto, poiché da un lato mira all’estinzione del rapporto di concessione, onde è sostanzialmente da equipararsi alla revoca, dall’altro ha il fine di assicurare all’amministrazione che intende gestire direttamente il servizio la disponibilità degli impianti e delle opere necessarie, per cui sotto tale profilo presenta notevoli affinità con l’espropriazione per pubblica utilità.
Nella compravendita, quello per il quale il venditore si riserva (per un periodo non superiore a 2 anni se si tratta di beni mobili e a 5 se di beni immobili) il diritto di riavere la proprietà del bene mediante la restituzione del prezzo, il rimborso di ogni pagamento legittimamente fatto per l’acquisto, delle spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, di quelle che hanno accresciuto il valore del prodotto in questione. Per non decadere dal diritto di r., il venditore deve, entro il termine fissato, comunicare la dichiarazione di r. e corrispondere le somme dovute. Se il compratore rifiuta, questi è tenuto, a pena di decadenza, a eseguire l’offerta reale entro 8 giorni dalla scadenza del termine. Se si tratta di beni immobili, la dichiarazione di r. deve essere fatta per iscritto a rischio di nullità e deve essere trascritta. Il diritto di r. può essere esercitato anche nei confronti dei successivi acquirenti, purché il patto sia a essi opponibile.