risarcimento diretto
risarciménto dirètto locuz. sost. m. – Procedura disciplinata dagli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private (v. ) e dal d.p.r. 18 luglio 2006 n. 254, attuativo dell’art. 150 del medesimo Codice, il r. d. è volto ad agevolare il sistema di liquidazione del risarcimento del danno, mediante un meccanismo alternativo alla tutela giurisdizionale, finalizzato alla rapida definizione e composizione delle controversie aventi a oggetto sinistri stradali tra veicoli verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007. In applicazione della procedura di r. d., per ottenere il risarcimento dei danni subiti il danneggiato non deve rivolgersi necessariamente al responsabile civile e alla relativa impresa di assicurazione, potendo indirizzare la richiesta direttamente all’impresa con la quale ha stipulato il contratto di assicurazione del proprio veicolo. L’assicuratore è, quindi, obbligato a provvedere alla liquidazione dei danni in favore del danneggiato, potendosi rivalere, successivamente, nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile del sinistro. Il danneggiato può, in ogni caso, rivolgere al responsabile e alla relativa impresa di assicurazione la richiesta di risarcimento del pregiudizio subito, in ragione del principio di alternatività tra le due procedure. Il r. d. è caratterizzato da un ambito applicativo limitato sul piano soggettivo e oggettivo, essendo volto a risarcire i danni a veicoli e cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, derivanti da sinistri verificatisi tra non più di due veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia, identificati e assicurati, nonché le lesioni fisiche subite dal conducente non responsabile, nei limiti di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni private; in mancanza di tali requisiti, è applicabile la procedura ordinaria. Nel caso in cui la procedura di r. d. non abbia esito positivo, il danneggiato può agire in giudizio, mediante l’esercizio della cosiddetta azione diretta, nei confronti della propria impresa di assicurazione.