RIPOSO FESTIVO e Settimanale
La legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo festivo e settimanale, fissa alcuni principî generali con norme per categorie di attività e dà disposizioni specifiche per singole attività, nei casi in cui queste richiedano regimi giuridici particolari. Inoltre riserva un campo normativo al contratto collettivo di lavoro, salvo nei casi d'urgenza, o per particolari necessità tecniche, ovvero quando i contratti collettivi non regolino la materia; e sostituisce due sole autorità, quella del prefetto e dell'ispettorato corporativo, alle varie competenze amministrative determinate dalle disposizioni finora vigenti.
Il riposo di 24 ore consecutive dev'essere dato la domenica salvo determinate eccezioni, e deve decorrere da una mezzanotte all'altra, o dall'ora stabilita nei contratti collettivi di lavoro o dall'ispettorato corporativo.
La legge si fonda sul concetto del lavoro prestato all'altrui dipendenza; ma in alcuni casi si fonda sopra quello di azienda. Alcune innovazioni della nuova legge riguardano i soci delle cooperative che prestano la propria opera, per conto delle cooperative medesime, e con retribuzione fissa periodica; il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli, regolato dai contratti collettivi di lavoro, eccettuato il personale addetto alla pastorizia brada, i lavoranti a compartecipazione, e gli addetti alla risicoltura. Per le industrie all'aperto soggette a interruzioni per intemperie, si considera come riposo, sostitutivo di quello della domenica successiva, la sospensione del lavoro avutasi nella settimana per 24 ore consecutive, ove non venga effettuato il ricupero di detto periodo di sospensione. Viceversa, è sospeso l'obbligo del riposo per sei settimane all'anno per alcune determinate industrie con periodi di eccezionale attività.
Il riposo settimanale, per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane, può essere dato per dieci settimane all'ann0 negli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua. Per il personale degli alberghi non diurni, dimorante nell'albergo per servizio, è prescritto un periodo d'uscita di almeno 10 ore ininterrotte, ogni settimana e nelle ore nelle quali si compie il lavoro ordinario; e un periodo di riposo entro l'albergo di almeno 8 ore continuative per ogni giornata di lavoro. Per le altre categorie di personale degli alberghi non diurni e per quelle degli alberghi diurni è prescritto lo stesso regime di riposo stabilito per la corrispondente attività svolta dal personale analogo di altre aziende. Norme particolari riguardano pure le aziende giornalistiche e di diffusione di notizie, in quanto è prescritto il riposo di 24 ore continuative per il personale addettovi, decorrente dalla mattina della domenica alle quattro del lunedì, eccezion fatta per i redattori sportivi e teatrali, per il personale dell'agenzia Stefani, delle imprese di trasmissioni radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissioni di notizie, per le quali categorie il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può essere dato per turno. Così pure per i giornali, quotidiani, che vengono posti in vendita prima del mezzogiorno nei comuni nei quali si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì.
Altre norme riguardano i giornali quotidiani, messi in vendita a memogiorno o dopo, nei comuni in cui si stampano, dei quali si debbono omettere le edizioni domenicali; i giornali sportivi, il lavoro tipografico per i giornali di qualunque natura, il divieto di edizioni straordinarie o anche di edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani nel periodo in cui sono sospese le edizioni ordinarie.
Un altro regime particolare è stabilito per il personale addetto ai vagoni-letto, ai commessi viaggiatori, e personale equiparabile, per le quali categorie il riposo può essere dato a intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di esso corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate lavorative. Per il personale addetto ai pubblici spettacoli può essere autorizzato dall'ispettorato corporativo il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno.
Particolare regime di riposo, di 24 ore consecutive, in un giorno diverso dalla domenica e attuabile in turni, deve essere dato al personale addetto all'uso dei forni, a operazioni industriali continuative, a industrie di stagione, ad altre attività per le quali il funzionamento continuativo corrisponda ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità. Per le aziende esercenti la vendita al minuto o attività di generale bisogno, il prefetto può autorizzare che il personale abbia il riposo settimanale, anziché per turno, in uno stesso giorno, ovvero che s'inizî nel pomeriggio della domenica o che si sostituisca il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive. Possono altresì essere compiuti in domenica lavori indispensabili per la sicurezza e l'ordine pubblico, o per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione.
Così pure può essere vietato o limitato l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende, salva la facoltà al prefetto di disporre nei casi di fiere e mercati.
Al personale occupato di domenica nei lavori di manutenzione, pulizia, riparazione e vigilanza degli impianti, vigilanza di aziende, compilazione d'inventarî e del bilancio annuale, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguite in detto giorno, e in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.
Anche il riposo delle donne e dei fanciulli viene regolato nel senso che, ove per le attività soggette alla legge, vi siano eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età e ai minori degli anni 14, salvo eccezioni, deve essere dato ogni settimana un riposo compensativo di 24 ore, che deve essere pur dato ai minori degli anni 14 e alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie di materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno; e alle donne maggiori degli anni 18 addette alle stesse industrie, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno.
Altre prescrizioni sono date per limitazioni di esercizio e chiusura delle aziende, e per lo spostamento del giorno di riposo; infine sono comminate dalla legge particolari sanzioni contro chiunque violi le predette disposizioni.