RIPORTO
. È un contratto di borsa, costituito - secondo la definizione dell'art. 73 del cod. di comm. - da una compra a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie. Esso è largamente applicato nel mercato bancario, fra banche e banche, e fra privati e banche; più raramente fra privati. Se da un punto di vista giuridico esso si manifesta in un acquisto a pronti di titoli di credito, accompagnato dalla contemporanea rivendita a termine di titoli della stessa specie, considerato sotto il profilo economico, esso riveste il carattere di un investimento a breve scadenza di capitali, effettuato da chi acquista i titoli medesimi (riportatore) a beneficio di chi cede i titoli (riportato). La consegna materiale dei titoli del riportato al riportatore è condizione essenziale per la validità del contratto di riporto; in ciò sta una differenza fondamentale con il contratto di compravendita, per il quale basta soltanto l'accordo sulla cosa e sul prezzo.
Si tratta, com'è stato detto, d'impiego di fondi a breve termine, in quanto la durata massima consentita all'operazione è di quaranta giorni. Tuttavia le rinnovazioni, alle quali, per accordo delle parti, va frequentemente soggetto, possono trasformare, in effetti, il riporto in un'operazione bancaria a medio, e talvolta a lungo termine.
La diffusa applicazione del contratto in parola dipende principalmente dalla sua liquidità, perché, a scadenza, il riportatore può, ove lo voglia, rientrare nella somma versata al riportato, procedendo, in caso di inadempienza, alla vendita dei titoli avuti a riporto a mezzo del sindacato di borsa, e dal fatto che l'operazione è mobilizzabile perché, assicurando al riportatore la proprietà dei titoli, permette a quest'ultimo di venderli e di riacquistarli anche entro il breve periodo della sua durata, e di realizzare eventuali profitti sulle differenze di prezzo. Normalmente, quindi, l'operazione non dovrebbe rappresentare un immobilizzo. Perché peraltro sia a essa conservato tale carattere, è necessario che i titoli che formano oggetto del riporto siano negoziabili, cioè ricercati dal mercato, ond'è che i titoli stessi sono quasi sempre scelti fra quelli quotati in borsa.
L'interesse sul riporto, ossia il compenso al riportatore per la somma anticipata al riportato, può essere determinato in base a un saggio percentuale annuo per la durata del riporto, oppure in base a un tasso riferito alla durata medesima; oppure, infine, dalla differenza fra il prezzo complessivo di rivendita e il prezzo di acquisto.
La misura del saggio, ossia il tasso dei riporti, è in funzione di circostanze generali del mercato monetario e di condizioni particolari dei contraenti. Il saggio medesimo tenderà quindi a ribassare nei periodi di abbondanza di risparmio disponibile; sarà meno elevato per i titoli di prim'ordine; più elevato invece per i titoli meno stabili nei corsi o meno trattati in borsa; risentirà delle condizioni di liquidità dell'istituto riportato; dipenderà infine dalle prospettive di maggiore o di minor reddito, e quindi di prezzo, che il mercato formula per i titoli che formano oggetto del riporto. Tutte queste cause messe insieme contribuiscono a formare il saggio dei riporti, generalmente distinto dal mercato in due categorie: saggio dei riporti sui titoli di stato e saggio sui titoli azionarî.
Il prezzo stabilito per i titoli che si dànno a riporto e che viene versato al riportato non coincide mai con il prezzo di borsa dei titoli medesimi, ma è inferiore di una percentuale chiamata scarto e che viene calcolata allo scopo di garantire il riportatore contro eventuali oscillazioni sul valore dei titoli. Essa varia naturalmente in funzione della probabilità maggiore o minore di variazioni di prezzo.
Salvo patto contrario, i diritti, che durante il periodo del riporto vengono a maturare sui titoli, spettano al riportato. Così gl'interessi sulle obbligazioni, i dividendi sulle azioni vengono dal riportatore incassati e accreditati al riportato. Così i diritti a distribuzione gratuita di azioni che le società concedono talvolta ai loro soci, allorquando deliberano di passare a capitale parte delle loro riserve, spettano al riportato che quelle azioni abbia ceduto a riporto. Così i diritti di opzione (v. opzione) che le stesse società accordano ai soci in occasione di aumento del capitale sociale o quelli riferentisi a titoli di altre società ceduti ai soci medesimi a un prezzo determinato. In questi ultimi casi, peraltro, il riportato ha l'obbligo d'impartire al riportatore tempestive istruzioni, dichiarando se intende soltanto di vendere sul mercato quei diritti affinché altri possa esercitarli, oppure se intende valersene per esercitare l'opzione offerta nel quale caso è ovvio l'obbligo da parte sua di fornire al riportatore il contante necessario.
I riporti sono attivi per l'istituto che versa il contante e ritira i titoli in quanto rientrano fra le operazioni d'investimento (attive); sono passivi per il contraente che cede i titoli e incassa il contante, in quanto si ricollegano alle operazioni di provvista dei fondi (passive).
L'operazione di riporto, come forma d'investimento, è preferita anche perché essa comporta poca spesa. Mentre lo sconto cambiario implica l'onere della spesa di bollo sulle cambiali, che è progressiva; l'anticipazione su titoli, la tassa governativa, che è proporzíonale; il riporto richiede soltanto la spesa fissa per l'acquisto del "fissato bollato", che è il documento comprovante l'operazione a tutti gli effetti giuridici. Esso consta di tre foglietti staccabili: il primo utilizzato per porre in evidenza l'acquisto dei titoli, il secondo riguardante l'operazione di vendita, il terzo che riassume gli estremi dell'operazione e che deve essere inviato come denunzia del riporto all'istituto di emissione. V. anche borsa.