tributaria, riforma
Manovra o complesso di azioni di modifica al sistema fiscale, effettuato al fine di adeguare la raccolta del gettito tributario al mutato contesto economico, giuridico o sociale. Gli interventi possono investire l’apparato amministrativo, i presupposti sui quali indirizzare il prelievo, ovvero le aliquote impositive.
Il sistema fiscale italiano nasce con la riorganizzazione degli apparati amministrativi degli Stati preunitari e con l’estensione delle norme tributarie del Regno di Sardegna. L’esigenza di una riforma t. organica fu avvertita con l’emanazione della Costituzione, nel 1948, che aveva dettato i principi fondamentali dell’ordinamento t., quello della riserva di legge (art. 23 Cost.) e quello della capacità contributiva (art. 53 Cost.). ● Un primo intervento di riforma è quello attuato dalla l. 25/1951 (cosiddetta legge di perequazione t.), approntato dall’allora ministro per le Finanze E. Vanoni (➔). Con tale provvedimento normativo si prevedeva l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale per tutti i redditi percepiti, rafforzando il sistema sanzionatorio nelle ipotesi di omessa dichiarazione. La riforma prevedeva, inoltre, l’abbassamento delle aliquote e la possibilità di condonare le irregolarità pregresse, al fine di far emergere il reddito effettivo di tutti i contribuenti. Nonostante le innovazioni apportate, permanevano nell’ordinamento t. diversi elementi di criticità. Primo tra questi, la complessità del sistema fiscale, dovuta all’eccessivo numero di tributi statali e locali che, non coordinati tra loro, duplicavano il prelievo sul medesimo presupposto impositivo. La moltiplicazione dei tributi, inoltre, rendeva particolarmente ostica al contribuente la conoscenza della disciplina applicabile, con conseguente incertezza normativa e litigiosità fiscale. Altri elementi di criticità erano individuabili nella fase di accertamento, per la corruzione degli uffici finanziari locali: la possibilità per tali uffici, infatti, di concordare il carico fiscale con il contribuente prestava il fianco ad accordi illeciti. Anche nel settore della riscossione si evidenziavano gravi limiti, dati i differenti costi di gestione dell’attività (cosiddetto agio esattoriale), che facevano divergere il carico t. in ragione del territorio di appartenenza. Un elemento cruciale era inoltre rappresentato dalla tipologia di prelievo, prevalentemente basata sui tributi locali, circostanza che complicava la predisposizione di una politica economica nazionale. ● Detti limiti furono evidenziati dalla Commissione istituita nel 1962 dal ministro delle Finanze G. Trabucchi, guidata da C. Cosciani. A quest’ultimo, nel 1964, fu affidato il compito di coordinare una Commissione per la predisposizione di una riforma organica della fiscalità, incarico che poco dopo declinò in favore di B. Visentini, per il disaccordo sui tempi della riforma e altri aspetti di carattere sostanziale. I lavori della Commissione confluirono quindi nella l. delega 875/1971, che ha delineato l’attuale sistema fiscale. L’intervento di riforma abrogò una moltitudine di tributi, non più coerenti con il contesto economico e sociale, riorganizzando il prelievo attorno a un nucleo essenziale di imposte raccolte a livello centrale: quella sul valore aggiunto, d.p.r. 633/1972 (➔ IVA); sul reddito delle persone fisiche, d.p.r. 597/1973 (➔ IRPEF); sul reddito delle persone giuridiche, d.p.r. 598/1973 (➔ IRPEG); sui redditi locali, d.p.r. 599/1973 (➔ ILOR). I successivi interventi di riforma, più che innovare il regime sostanziale del prelievo, hanno provveduto a razionalizzare le disposizioni fiscali come, per es., il d.p.r. 917/1986, recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il d. legisl. 446/1997 (cosiddetta riforma Visco) ha provveduto a sostituire l’ILOR con l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (➔ anche IRAP) e il d. legisl. 334/2003 (cosiddetta riforma Tremonti) ha sostituito l’IRPEG in favore dell’imposta sul reddito delle società (➔ anche IRES). Per quanto attiene l’organizzazione dell’apparato amministrativo tributario, questo è stato profondamente riformato con il d. legisl. 300/1999, riconducendo l’attività di accertamento, la riscossione e quella del contenzioso nelle competenze dell’Agenzia delle entrate (➔). Si può evidenziare, infine, come, a partire dagli ultimi anni 1990, sia stata ribaltata la concezione della riforma t. Cosciani-Visentini, che attribuiva in via esclusiva la responsabilità impositiva allo Stato centrale. Tale inversione di tendenza è stata avviata con il d. legisl. 446/1997, che ha istituito l’IRAP e ha riconosciuto un sistema di addizionali sui tributi erariali in favore degli enti locali (➔ soprattassa). Il processo fu rafforzato dalla riforma in senso federale della fiscalità (l. 3/2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, ➔ Costituzione italiana, riforma del titolo V della) e dalla l. delega sul federalismo fiscale 42/2009 (➔ sistema fiscale).