AGRARIA, RIFORMA
(App. II, 1, p. 92).- In Italia le fondamentali direttive della r. a. (intesa come radicale modifica del regime di appartenenza, trasferimento e godimento diretto e indiretto del terreno agrario, nonché della disciplina delle attività agricole e connesse all'agricoltura) affermatesi dopo la seconda guerra mondiale sono: a) imposizione di un limite d'estensione alla proprietà terriera privata e l'assegnazione delle terre eccedenti il limite a coltivatori manuali della terra; b) bonifica e trasformazione fondiaria; c) formazione e potenziamento della piccola proprietà contadina e di efficienti organizzazioni cooperative; d) ricomposizione fondiaria, tutela della minima unità colturale; e) provvedimenti a favore delle zone montane; f) perfezionamento del credito agrario.
Tali direttive sono poste in primo luogo dalla Costituzione con l'art. 44, che prevede un limite d'estensione alla proprietà terriera privata, la bonifica delle terre incolte, la trasformazione del latifondo, la ricostruzione delle unità produttive e gli aiuti alla piccola e media proprietà alle zone montane; con l'art. 47, per cui è compito della Repubblica favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice, che pone al legislatore il compito di rendere accessibile a tutti la proprietà; con l'art. 3 per cui " È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese"; e, in genere, con tutto il sistema che si ricava dagli artt. 41 e 47.
Riguardo all'attuazione di questi principî da parte del legislatore ordinario, la situazione appare diversa: in materia di contratti agrarî sussiste tuttora una disciplina vincolistica che si ricollega a situazioni contingenti, proprie dell'economia di un paese in guerra e nel primo dopoguerra, e i disegni di legge tendenti a consolidare e perfezionare ciò che vi è di duraturo e abolire ciò che vi è di caduco in tale legislazione non sono mai giunti all'approvazione dei due rami del Parlamento. Può osservarsi che sussiste un indirizzo condiviso dai più verso la stabilizzazione dell'impresa mediante contratti agrarî di lunga durata, verso l'ampliamento dei poteri degli affittuarî di migliorare i fondi e verso l'imposizione di un equilibrio di sacrifici e vantaggi economici a carico e a favore delle parti nei contratti agrarî che assicuri la vitalità delle imprese operanti su fondi altrui.
In materia di zone montane particolari provvidenze sono previste principalmente dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991;10 giugno 1955, n. 987 e 30 luglio 1957, n. 657.
Sul credito agrario modifiche dell'attuale ordinamento sono allo studio.
In materia di bonifica e trasformazione fondiaria ha sviluppo la politica legislativa le cui linee fondamentali sono consacrate nel r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 e negli art. 857 e segg. cod. civ. Importanti funzioni vengono assegnate agli enti di riforma fondiaria, e sono allo studio provvedimenti per dare un decisivo incremento alle opere di trasformazione fondiaria.
La ricomposizione fondiaria e la tutela della minima unità colturale, sono perseguite dal citato r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 22 segg.), dagli artt. 850 e segg. cod. civ.; dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078 e dagli art. 846 e segg. cod. civ. Nelle assegnazioni dei terreni espropriati ai fini della riforma fondiaria si ha cura di creare unità aziendali efficienti e nei contratti di assegnazione si prevede l'indivisibilità del fondo assegnato ai sensi della citata legge 3 giugno 1940, n. 1078.
Il favore per la piccola proprietà coltivatrice si è manifestato recentemente con varî provvedimenti. Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 prevede agevolazioni fiscali e creditizie alle vendite e concessioni in enfiteusi dirette alla formazione della piccola proprietà contadina, e al fine sempre di favorire la formazione della piccola proprietà contadina nel mezzogiorno e nelle isole è stata istituita, con d. l. 5 marzo 1949, n. 121, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che ha compiti di acquisto, lottizzazione, rivendita di terreni a contadini. Successivi provvedimenti (decr. legisl. 5 maggio 1948, n. 1242; legge 22 marzo 1950, n. 144; legge 11 dicembre 1952, n. 2362; legge 6 agosto 1954, n. 604; legge 1° febbraio 1956, n. 53; legge 20 febbraio 1956, n. 144; legge 12 ottobre 1956, n. 1184) sono diretti sempre a promuovere la formazione della piccola proprietà contadina.
In sintesi può ritenersi che una vera e propria riforma agraria, nel senso più ampio della parola, non è stata ancora posta in essere in Italia e può attuarsi probabilmente più in via di evoluzione che in virtù di un rapido intervento. Un drastico intervento ha invece posto in essere il legislatore italiano con l'esproprio e l'assegnazione a contadini di terreni appartenenti a privati proprietarî oltre un certo limite di estensione (provvedimenti questi che rientrano nell'ambito della riforma più propriamente detta fondiaria). Tale intervento non ha avuto soltanto il fine di una redistribuzione della proprietà terriera privata ma, nel suo campo di applicazione, persegue, come si vedrà, molti dei fini della riforma agraria in senso ampio, e principalmente la bonifica e il miglioramento, la preparazione professionale e lo sviluppo della cooperazione.
Un progetto di legge generale, che prevedeva l'espropriazione dei terreni il cui reddito dominicale superasse un certo limite, fu presentato al Parlamento nel 1950, ma non giunse all'approvazione.
La riforma fondiaria ha avuto invece attuazione nelle zone dove più urgente apparve al legislatore la necessità di procedere alla redistribuzione della proprietà terriera privata. Si ebbe così innanzi tutto la legge 12 maggio 1950, n. 230 (la così detta legge Sila), che affidò all'Opera per la valorizzazione della Sila il compito di espropriare nel comprensorio silano i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione appartenenti a persone o società che, computate anche le proprietà fuori del comprensorio, fossero proprietarie di più di trecento ettari al 15 novembre 1949.
Successivamente la legge 21 ottobre 1950, n. 841 (la così detta legge stralcio) affidò a varî enti o sezioni di riforma fondiaria il compito dell'esproprio e distribuzione a contadini di terreni di proprietà privata. A differenza della legge Sila, e a somiglianza del progetto di legge generale, il limite d'estensione non viene dalla legge stralcio stabilito in base alla sola estensione, ma in base all'estensione e al reddito dominicale. La percentuale di esproprio (o scorporo) è tanto più alta quanto più elevato è il reddito dominicale complessivo dei terreni appartenenti al proprietario soggetto a espropriazione. Ma poiché il criterio del reddito imponibile puro potrebbe danneggiare i proprietarî che, migliorando i loro terreni, hanno procurato l'aumento del reddito imponibile, il criterio del reddito globale è temperato da quello del reddito medio per ettaro, e la percentuale di scorporo è tanto più bassa quanto più elevato è il reddito medio per ettaro, in modo che, a parità di imponibile globale, subisce il minore scorporo il proprietario dei terreni che abbia il reddito medio più elevato.
La legge reg. sic. 27 dicembre 1950, n. 104 applicò la riforma fondiaria in Sicilia con criterî simili a quelli della legge stralcio, ma con la previsione di particolari obblighi di bonifica e trasformazione a carico dei proprietarî, e con varî temperamenti nell'espropriazione a favore dei terreni migliorati.
Il compito di attuare l'anticipazione della riforma fondiaria prevista dalla legge stralcio fu affidato all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Territorio del Fucino, da cui poi si staccò l'Ente per la valorizzazione del Fucino, alla sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione in Puglia e Lucania, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a una Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa, all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, per le zone rispettivamente di loro competenza. Nel territorio del volturno-Garigliano e del Sele operò una sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera Nazionale per i Combattenti. Per l'applicazione della legge stralcio in alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria fu istituita apposita sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila. In Sicilia operò e opera l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.
La riforma fondiaria si attua in tre fasi. Nella prima fase si ha l'accertamento delle proprietà soggette a espropriazione con riferimento alla situazione esistente al 15 novembre 1949, la formazione e pubblicazione dei piani d'esproprio e l'esproprio. Tale fase della riforma è ormai compiutamente svolta. La legge stralcio prevede l'esenzione dall'esproprio delle aziende modello, entro il limite di 500 ha: esenzione che è poi stata estesa alle aziende zootecniche più progredite. Concede inoltre al proprietario espropriato il diritto di sottrarre all'esproprio una parte dei terreni che vi sono soggetti, purché effettui, in questi e in altri terreni, determinati miglioramenti. Prevede che per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio i proprietarî soggetti alle sue disposizioni non possano acquistare terreni che, con quelli residui, superino i settecentocinquanta ettari. Ad evitare la possibilità di contestazioni e rendere più rapida la procedura d'esproprio, l'indennità d'espropriazione viene determinata in misura automatica (pari al valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 e normalmente inferiore al valore venale) e corrisposta in titoli del debito pubblico redimibili in venticinque anni.
Nella seconda fase della riforma i terreni espropriati vengono trasformati, resi adatti all'insediamento della piccola proprietà contadina e assegnati a lavoratori manuali della terra o a istituzioni che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o fattorie scuola, mediante contratti di compravendita con pagamento rateale e riservato dominio per un trentennio a favore degli enti o sezioni di riforma fondiaria. Poiché il contratto di assegnazione è diretto alla creazione di piccoli proprietarî imprenditori, non è ammessa la vendita o cessione in godimento dei fondi assegnati, dei quali è anche escluso il riscatto anticipato. Sempre per lo stesso motivo non si ha successione ereditaria secondo norme del codice civile nel contratto di assegnazione, e può solo verificarsi il subentrare dei discendenti o del coniuge superstite dell'assegnatario muniti dei requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione. Le assegnazioni devono essere compiute entro un triennio dall'esproprio: salvo rare eccezioni, tutti i terreni espropriati sono ormai assegnati.
La prima e la seconda fase della riforma fondiaria sono preordinate a creare la possibilità di successo della delicata attività che si svolge nella terza fase: attività con cui si persegue il fine della formazione di piccole impiese agricole efficienti assistite da una solida organizzazione di cooperative e consorzî. In questa fase gli enti di riforma hanno principalmente compiti di assistenza tecnica ed economica-finanziaria agli assegnatarî. In particolare essi devono promuovere, incoraggiare ed organizzare corsi speciali gratuiti di istruzione professionale e attività o centri di meccanica agraria, e promuovere la costituzione di cooperative o dar vita a consorzî obbligatorî ai quali detti servizî vengono affidati.
Mentre gli enti hanno il compito dell'assistenza tecnica ed economica agli assegnatarî, questi ultimi devono curare la buona gestione delle loro terre. La legge dispone che nel contratto di assegnazione sia previsto un periodo triennale di prova "sotto condizione risolutiva espressa", e che gli assegnatarî debbano far parte per un ventennio delle cooperative o consorzî costituiti dagli enti, e che l'inadempimento a tale obbligo comporti la decadenza dell'assegnazione. I contratti-tipo di assegnazione poi prevedono altre cause di risoluzione del rapporto di assegnazione a carico degli assegnatarî negligenti.
Bibl.: A. Serpieri, Istituzioni di economia agraria, Bologna 1956; M. Bandini, Politica agraria, Bologna 1959; G. Medici, Politica agraria, Bologna 1952; A. Carrozza, L'assegnazione delle terre di riforma come posizione di studio del diritto agrario, Milano 1957.