RIFIUTO
. Diritto. - Rifiuto d'obbedienza all'autorità. - Il rifiuto d'obbedienza all'autorità può essere considerato nei riguardi di chi non è legato da qualsiasi obbligo specifico verso l'autorità che ha dato l'ordine, e nei riguardi di chi all'autorità è legato da speciali rapporti di ufficio o di gerarchia. La prima ipotesi, che è la più lieve, è considerata una semplice contravvenzione, e precisamente nell'art. 650 del codice penale, ove è detto che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico e d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire duemila. Sottospecie di questa ipotesi generica sono le contravvenzioni prevedute nell'art. 651 (rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale) e nell'art. 652 (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto).
Le ipotesi del secondo gruppo sono prevedute nel codice penale e anche in leggi speciali. Tra le ipotesi prevedute nel codice penale è il rifiuto di obbedienza all'autorità da parte del militare o dell'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente, nelle forme stabilite dalla legge (art. 329).
Il delitto, che è punito con la reclusione fino a due anni, presuppone che il soggetto attivo sia un militare, cioè un individuo di qualsiasi grado appartenente all'esercito, o un agente della forza pubblica, ossia una persona investita del potere di coercizione dalla pubblica autorità nelle forme stabilite dalla legge. La materialità del delitto si concreta nell'indebito rifiuto o nel ritardo nell'eseguire la richiesta fatta dall'autorità competente. Il rifiuto può essere esplicito e può essere tacito; può essere chiaro ed evidente e può essere mascherato da mezzi subdoli e nell'apparenza destinati a giustificare l'illegittimo atteggiamento di chi dovrebbe ubbidire. Il ritardo è la protrazione del compimento dell'atto oltre i limiti, che nelle singole contingenze debbono ritenersi consentiti. Il ritardo e il rifiuto debbono essere indebitamente fatti, ossia non debbono trovare giustificazione in diritto o in fatto. La richiesta deve essere fatta dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge. La locuzione usata dal legislatore del 1930 rende evidente che il militare o l'agente della forza pubblica ha la facoltà di esaminare la legalità dell'atto solo dal punto di vista formale, mentre ogni indagine sulla legalità sostanziale dell'ordine gli è inibita. Il delitto è preveduto solo nella forma dolosa; se il rifiuto o il ritardo è dovuto a colpa, il fatto costituisce solo infrazione disciplinare.
Rifiuto di ufficio. - Altro delitto, che rientra nella categoria di quelli che hanno per comune fondamento l'inadempimento dei doveri d'ufficio è preveduto dall'art. 328, secondo il quale, col titolo di omissione o rifiuto di ufficio, vien punito con la reclusione sino a un anno o con la multa sino a lire diecimila il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio.
Molte delle cose dette nell'illustrazione dell'art. 329 hanno valore anche per la disposizione dell'art. 328, per il quale però occorrono speciali rilievi. In primo luogo è da segnalare che il soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. Per questa nozione occorre tener presenti gli art. 357 e 358. In secondo luogo è da osservare che il delitto può essere commesso sia non eseguendo una richiesta, sia non compiendo l'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ha il dovere di compiere, per le mansioni che rientrano nella sua competenza. Ciò spiega perché nell'art. 328 è fatta menzione, oltre che del rifiuto e del ritardo, anche della omissione dell'ufficio o del servizio. Non occorre che il rifiuto o l'omissione o il ritardo siano compiuti con un pretesto qualsiasi, bastando che il fatto si sia verificato. A evitare qualsiasi equivoco intorno a ciò, è stato eliminato l'inciso del codice del 1889: "Per qualsiasi pretesto anche di silenzio, oscurità o insufficienza della legge". Neanche è necessario per la sussistenza del delitto che il rifiuto, l'omissione o il ritardo abbiano prodotto un danno, o un pericolo di danno, perché qui l'interesse tutelato è quello di impedire che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio possa compromettere il regolare funzionamento dell'ufficio o del servizio. Nell'art. 330, 1° capoverso, del progetto preliminare del 1927 era stata preveduta come aggravante speciale la circostanza che dal fatto commesso fosse derivato un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione o al privato, ma la previsione non fu mantenuta in vista dell'aggravante generale di cui al n. 7 dell'art. 61. Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, il delitto sussiste solo quando concorrono le condizioni previste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile. Un'ipotesi speciale di omissione dei doveri di ufficio si ha quando il delitto è commesso in occasione di abbandono collettivo di ufficio, o interruzione di servizî di cui negli articoli 330, 331. L'ipotesi è preveduta nell'art. 332, il quale stabilisce che il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire cinquemila.
Bibl.: Enciclopedia giuridica italiana, XIV, ii, Milano 1906, p. 415; Digesto italiano, XX, ii, Torino 1913-1918, p. 624; Lavori preparatorî del codice penale e del codice di procedura penale, V, ii, Roma 1929, pp. 135 e 489; C. Saltelli-E. Romano Di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, i, Roma 1930, p. 255.