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Ricusazione

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Istituto processuale per il quale una delle parti può chiedere che il processo sia assegnato ad altro giudice. Le parti possono ricusare il giudice nei casi previsti dal combinato disposto degli art. 36 e 37 c.p.p., per esempio: se il giudice ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento, fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie o nell’esercizio delle funzioni; se prima che sia pronunciata sentenza ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta nell’udienza preliminare fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio fino all’apertura del dibattimento; in ogni altro caso prima del compimento dell’atto da parte del giudice. La dichiarazione di ricusazione, contenente motivi e prove, deve essere redatta per iscritto personalmente dall’imputato, o dal suo difensore, ovvero da un procuratore speciale, e depositata presso la cancelleria del giudice competente. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della Corte d’assise o della Corte d’assise d’appello decide la Corte d’appello; su quella di un giudice della Corte d’appello decide la Corte di cassazione; sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte stessa diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. La dichiarazione di astensione del giudice prevale sulla istanza di ricusazione delle parti. Se la dichiarazione di ricusazione viene proposta da chi non ne ha il diritto, o senza l’osservanza dei termini e delle forme previste dalla legge, ovvero qualora i motivi siano del tutto infondati, la Corte emette ordinanza di inammissibilità avverso la quale è possibile esperire il ricorso per cassazione. Fuori da questi casi, la corte può disporre con ordinanza che il giudice sospenda ogni attività processuale o si limiti al compimento di atti urgenti. Sul merito della ricusazione la corte decide in camera di consiglio dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

Voci correlate

Dibattimento

Giudizio. Diritto processuale penale

Udienza preliminare

Vedi anche
giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Tribunale Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio ... Principio di imparzialità Principio di imparzialità Il principio di imparzialità è esplicitamente affermato nell’art. 97 della Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni. Attraverso il ricorso alla riserva di legge per l’organizzazione ... giustizia Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. In altre accezioni, il potere di realizzare il diritto con provvedimenti aventi forza esecutiva e l’esercizio di questo potere ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • UDIENZA PRELIMINARE
  • CORTE DI CASSAZIONE
Vocabolario
ricuṡazióne
ricusazione ricuṡazióne (letter. recuṡazióne) s. f. [dal lat. recusatio -onis, der. di recusare «ricusare»]. – Ricusa. È ant. o raro, tranne che nell’uso giur., sia come sinon. di rifiuto nel sign. che questo termine ha in diritto amministrativo,...
ricuṡare
ricusare ricuṡare (letter. recuṡare) v. tr. [dal lat. recusare, der. di causa (come accusare e excusare)]. – 1. Non accettare, non acconsentire (sinon. più elevato e raro, e in genere anche meno aspro, di rifiutare): r. un dono, un invito,...
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