RICORSO (XXIX, p. 275)
Diritto processuale penale (p. 277). - Il ricorso, in materia penale, va considerato sotto due distinti punti di vista: come ricorso in cassazione contro le sentenze (e ordinanze) del giudice, e come ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza.
I. Il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione, secondo i casi, ordinario oppure straordinario.
A) Come mezzo d'impugnazione ordinario, esso è proponibile contro le decisioni del giudice inappellabili (es., sentenze dell'assise) o pronunciate in grado di appello, nei casi ammessi dalla legge, tenuto presente che a tale ricorso ordinario sono sottratte le sentenze dei giudici speciali. Possono ricorrere per cassazione: il procuratore generale presso la Corte dí appello contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, il procuratore del re contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale o dal pretore, l'imputato contro la sentenza di condanna e contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale quando la legge commini per il reato che fu oggetto dell'imputazione una pena detentiva o una pena più grave (v. anche: art. 526 u. capov. cod. proc. pen., e, per le parti private, gli articoli 194 e 195). - Non si può ricorrere in cassazione quando ancora è esperibile un altro mezzo d'impugnazione (appello). La cassazione non può occuparsi di questioni di merito, non può, cioè, riesaminare le cause nel merito; e perciò il ricorso è proponibile solo per i seguenti motivi (di diritto): a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostantiva o di altre norme giuridiche (diritto civile, amministrativo, ecc.) di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; b) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi (es., creazione di norme penali a mezzo di analogia) o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri (cosiddetto "eccesso di potere"); c) inosservanza delle norme del codice stabilite a pena di nullità, di inammissibilitä o di decadenza (cosiddetti "vitia in procedendo" in contrapposto a "vitia in indicando"). Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati, e la Corte ne dichiara l'inammissibilità con provvedimento in camera di consiglio, cioè senza portare il ricorso a udienza. La sentenza che la Corte di cassazione delibera, subito dopo terminata la pubblica udienza, può essere: a) sentenza che dichiara inammissibile il ricorso (v. articoli 209, 531, 549 cod. proc. pen.); b) sentenza che rigetta il ricorso (quando i motivi risultano infondati); c) sentenza di annullamento (totale o parziale) della decisione impugnata (annullamento "senza rinvio" art. 539] quando non occorre procedere a un riesame del merito, oppure annullamento "con rinvio" a un giudice dello stesso grado di quello che emanò la decisione impugnata, quando è necessario riesaminare la causa nel merito); d) sentenza di rettificazione (v. art. 538), come quando corregga errori di computo o di denominazione della pena, applichi disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, o corregga errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni di testi di legge che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. Quando è avvenuto l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, e la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, ovvero perché il giudice non si è uniformato alla sentenza della Cassazione (v. art. 546).
B) In via straordinaria si può ricorrere in Cassazione domandando la revisione di una sentenza di condanna irrevocabile, anche se la pena è già espiata o estinta, nei casi stabiliti dall'art. 554 cod. proc. pen (v. revisione, XXIX, p. 179). Sempre in via straordinaria è ammesso ricorso in cassazione contro le sentenze di giudici speciali. Dispone al riguardo l'art. 528 cod. proc. pen.: "Contro le sentenze di condanna di un giudice speciale penale, eccettuato il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta, ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'art. 524, qualora tali sentenze non possano essere impugnate e la legge non le dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione" (es., le sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello stato - art. 7, comma 50, legge 25 novembre 1926, n. 2008). Questo ricorso straordinario avverso la sentenza del giudice speciale non ha effetto sospensivo dell'esecuzione della pena. Se, però, è stata inflitta la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione può essere ordinata dal ministro della Giustizia. Così dispone il capoverso dell'art. 528, chiarito dall'art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice di proc. penale, dove è detto (in tema di pena di morte) che l'autorità che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione deve immediatamente informare il ministro della Giustizia, e che non può essere data esecuzione alla sentenza prima che il ministro abbia dichiarato di non volere esercitare la facoltà di far sospendere l'esecuzione.
II. È ammesso (art. 638) ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza, ossia contro i provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza (art. 635 cod. proc. pen). Tale ricorso può essere presentato dal Pubblico Ministero, dall'interessato, dal tutore, ecc. (v. articolo 640). Sul ricorso decide un consigliere delegato della Corte di appello, contro il cui decreto è ammesso ricorso (su questo ricorso decide un consigliere delegato della Corte di cassazione). Si noti che la facoltà di ricorso spetta anche alla persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non sia possibile l'impugnazione a norma dell'art. 212 cod. proc. penale (art. 640, 1° capov.).
Bibl.: V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, IV, Torino 1936; A. De Marsico, Lezioni di diritto processuale penale, Napoli 1937, pag. 471 segg.; E. Florian, Principi di diritto processuale penale, Torino 1932, pag. 486 segg.; R. A. Frosali, Il ricorso per cassazione penale nelle sue condizoini di ammissibilità, Padova 1932.