RICONCILIAZIONE
. Liturgia. - È l'atto rituale con cui i luoghi sacri (chiese, oratorî, cimiteri) che siano stati profanati o violati con una delle cause contemplate nel diritto canonico, vengono restituiti al loro uso di culto o di sepoltura ecclesiastica. Prima di tale riconciliazione nella chiesa od oratorio non si possono celebrare funzioni sacre, e nel cimitero non si possono seppellire i corpi dei fedeli. La riconciliazione va soggetta ad alcune condizioni determinate nei sacri canoni, di cui la principale è la rimozione della causa che produsse la violazione; e deve essere compiuta secondo i riti prescritti nei libri liturgici. Questi stabiliscono che la riconciliazione di una chiesa consacrata debba essere fatta, eccetto il caso di grave necessità e urgenza, dal vescovo, e facendo uso di acqua benedetta a questo scopo speciale; mentre per il caso di una chiesa soltanto benedetta, o di un cimitero, può essere compiuta da un semplice sacerdote, e con l'acqua lustrale comune.