riciclaggio
riciclàggio s. m. – Il termine è genericamente utilizzato per indicare il riutilizzo, il reimpiego e il reinvestimento dei proventi economici delle attività illecite. Gli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale – introdotti nel 1978 per ampliare l’area di punibilità rispetto all’originario reato di ricettazione – distinguono il r., vale a dire la sostituzione o il trasferimento di beni o utilità provenienti da delitto non colposo e più in generale il compimento di qualsiasi operazione in grado di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal reimpiego di tali utilità in attività economiche e finanziarie. In entrambi i casi, comunque, s'intende punire la condotta di chi, non avendo preso parte al delitto di cui l’utilità è provento (il cosiddetto delitto presupposto), rende con la propria condotta più difficile ricostruire il collegamento tra il denaro o il bene e la sua illecita provenienza. Ciò avviene, per es., impiegando il denaro nel circuito finanziario legale o investendolo in beni produttivi. Oggetto di r. possono essere, oltre al denaro, anche beni materiali, immateriali o altre utilità: si pensi all’autovettura oggetto di furto che subisce modificazioni ai numeri identificativi del telaio per essere reimmessa nel circuito commerciale, o all’immobile di cui viene modificata l’intestazione. Non vi è dubbio, tuttavia, che le ipotesi che destano maggiore allarme sul piano sociale sono quelle legate alla ‘ripulitura’ del denaro proveniente dalle più lucrose attività illecite compiute dalla criminalità organizzata (estorsioni, usura, traffico di stupefacenti), sempre più spesso investito in attività di tipo commerciale e imprenditoriale (settori particolarmente utilizzati per il reimpiego dei capitali illeciti sono quelli dell’edilizia commerciale e della ristorazione). Il fenomeno, ormai verificato su vasta scala anche in ambito internazionale, richiede approfondite investigazioni sul piano finanziario, che si avvalgono della collaborazione tra più paesi e di comuni strumenti normativi. Occorre infatti considerare che il r. realizza un grave ‘inquinamento’ dei mercati, e un condizionamento delle transazioni finanziarie e commerciali attraverso afflussi di liquidità che, se in un primo momento possono apparire positivi per gli operatori economici, di fatto realizzano un'importante alterazione degli assetti economici, con grave danno per le economie legali. La lotta alle attività di r. è pertanto da qualche tempo una priorità e ha imposto l’adozione di specifiche norme di contrasto nel settore bancario e finanziario, finalizzate a rendere trasparente lo spostamento dei capitali e conoscibile l'identità degli intestatari, con stringenti obblighi a carico degli operatori finanziari. Sul piano penale lo strumento più incisivo si è rivelato quello della confisca dei proventi illeciti, conseguente all’accertamento processuale delle condotte di r. e di impiego. L’art. 648 quater del cod. pen., introdotto nel 2007, prevede la confisca obbligatoria del denaro o dei beni produttivi che costituiscono il prodotto o il profitto del r., anche per equivalente (se il condannato ha perso la disponibilità del bene si confisca un bene o denaro, presente nel suo patrimonio, per un valore corrispondente). Il potere ablativo dello Stato è poi ulteriormente ampliato dall’applicabilità ai reati di r. della particolare ipotesi di confisca prevista dall’art. 12 sexies del d. lgs. 396/92, che consente l’apprensione del denaro e dei beni – che non sono frutto del r. – posseduti dal riciclatore (anche per interposta persona), quando questi risultino sproporzionati al reddito dichiarato e dei quali il soggetto non sia in grado di dimostrare la lecita provenienza. Si tratta, con tutta evidenza, di uno strumento particolarmente incisivo sulla sfera patrimoniale del condannato (o patteggiante), che ha lo scopo di rendere infruttuosa l’attività illecita, e di realizzare il recupero di beni e patrimoni originariamente collegati ad attività illecite, senza l’onere di provare lo specifico collegamento con tale attività.