Il delitto è previsto nell'articolo 501 del cod. pen. del 1930 (tit. VIII, Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; capo 1°, Dei delitti contro l'economia pubblica). Esso si consuma nella pubblicazione o altrimenti divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, o nell'uso di altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero ...
Leggi Tutto