L’attività dello Stato diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione.
Cenni storici
Nel diritto romano, si intendeva per iurisdictio [...] il magistrato usò sempre più decidere da sé direttamente la causa, senza sottoporla al iudex (➔ cognitioextraordinem). Basata sulla cognitioextraordinem fu anche la g. esercitata dal praeses nelle province. Sugli stessi principi fu basata la g ...
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