RIASSICURAZIONE
. La riassicurazione segue dappresso l'assicurazione; con essa l'assicuratore si assicura a sua volta per il rischio di dover pagare l'indennità prevista nel primo contratto di assicurazione; così l'assicuratore può assumere anche rischi che per entità e qualità eccedono il suo piano assicurativo e rappresenterebbero quindi un'alea troppo forte; così alcuni rischi possono essere indirettamente assunti da più assicuratori con una suddivisione ulteriore che riduce l'alea di ciascuno.
Spesso le imprese riassicuratrici sono distinte da quelle assicuratrici; tra le une e le altre i contratti di riassicurazione sogliono venire stipulati non in relazione a un singolo contratto dî assicurazione, ma (e si usa il termine assai significativo di trattati) in relazione a una serie di contratti di assicurazione; generalmente l'assicuratore non riassicura l'intero rischio ma lo riassicura solo per una parte, ciò che crea una coincidenza d'interessi tra assicuratore e riassicuratore che permette un reciproco atteggiamento di fiducia quale richiede la natura di detto affare; il rischio viene così liquidato dall'assicuratore, al quale il riassicuratore versa poi l'indennità pattuita a presentazione della quietanza del primo assicurato.
Scopi economici per qualche aspetto corrispondenti a quelli della riassicurazione possono venire raggiunti anche con contratti giuridicamente diversi; così una società o un'associazione tra più assicuratori per assicurare in comune un determinato rischio; così una cessione parziale del contratto da uno ad altro assicuratore. Ciò spiega perché solo lentamente si sia venuta elaborando la figura della riassicurazione e la sua distinzione dalla società, dalla associazione e dalla cessione, con la quale spesso suole venire confusa. Dottrina e giurisprudenza, sulla scorta dell'art. 422 cod. comm., convengono ormai nel riconoscere nella riassicurazione un vero contratto di assicurazione concluso tra il primo assicuratore e il riassicuratore: un secondo contratto di assicurazione, dunque, al quale il primo assicurato è estraneo, avente come soggetti l'assicuratore (in veste di assicurato) e il riassicuratore. Da questa prima constatazione discende l'applicabilità alla riassicurazione delle norme dettate per l'assicurazione (v.).
Il rischio assicurato con la riassicurazione è, secondo la tesi forse più diffusa, il rischio incombente sull'assicuratore di dover pagare l'indennità dovuta in base al primo contratto di assicurazione. La riassicurazione, quindi, costituisce un'assicurazione di responsabilità (della responsabilità derivante dal primo contratto di assicurazione) ed è quindi soggetta alle norme proprie dell'assicurazione di responsabilità (così per il momento iniziale del decorso della prescrizione).
La riassicurazione, come l'assicurazione, è stata oggetto di particolare disciplina nella legislazione italiana speciale: il r. decr.-legge 29 aprile 1923, n. 966, assoggetta le imprese riassicuratrici a un controllo parallelo a quello costituito per le imprese assicuratrici; nell'art. 57 si soggiunge che le imprese assicuratrici debbono comunicare al Ministero delle corporazioni le riassicurazioni e le cessioni di portafoglio da esse stipulate e che il ministero può vietare le riassicurazioni e le cessioni a imprese estere che non siano state autorizzate a operare nel regno.
Il r. decr.-legge 5 aprile 1925, n. 440, ha disciplinato anche la situazione degli assicurati nei confronti dei riassicuratori, sancendo che gli assicurati godono di un privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute dalle imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con l'impresa assicuratrice fallita o posta in liquidazione coattiva. Con ciò si è tenuto presente che, pur costituendo il contratto di riassicurazione un rapporto giuridico distinto dal corrispondente contratto di assicurazione, sì che gli assicurati non possono vantare nessuna azione diretta nei confronti del riassicuratore, la riassicurazione non deve venire meno al suo scopo di costituire un'ulteriore garanzia per gli assicurati, ai quali viene pertanto riconosciuto un privilegio sancito collettivamente a favore di tutti gli assicurati su tutte le somme dovute dai riassicuratori.
Bibl.: V. Ehrenberg, Rückversicherung, Amburgo 1885; A. Graziani, La riassicurazione, Perugia 1924; Hemard, Assurances terrestres, Parigi 1925, n. 601; E. Bruck, Privatversicherungsrecht, Mannehim 1930, p. 77; C. Persico, La riassicurazione, Città di Castello 1931; Ferrarini, La prescrizione della azione di risarcimento nella riassic., in Riv. di dir. commerciale, II, 1934, p. 35; V. Salandra, I caratteri giuridici del contratto di riassic., ecc., in Assicurazioni, I, 1934, p. 314; C. Vivante, Tratt. di diritto commerciale, IV, 5ª ed., Milano 1926, p. 411.