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RIABILITAZIONE

di Ottorino Vannini - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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RIABILITAZIONE (XXIX, p. 199)

Ottorino Vannini

Riabilitazione militare. - Come nei codici militari sussistono due specie di pene (pene che rendono il condannato indegno di far parte della milizia e pene che non producono tale effetto giuridico), così si hanno due specie di incapacità: incapacità nelle quali incorre il condannato come vi sarebbe incorso se non avesse avuto la qualità di militare, e incapacità del tutto caratteristiche del diritto militare, di fronte alle quali si pone il problema della "riabilitazione". I codici penali militari, però, non regolano l'istituto della riabilitazione per le incapacità di diritto militare; le incapacità di diritto comune vengono regolate dalla legge comune, e allorché nei codici militari si dice che le pene comuni importano gli effetti determinati dal codice penale comune, implicitamente si enuncia il modo onde gli effetti stessi possono estinguersi, ossia a norma del diritto comune, e perciò mediante la riabilitazione. Della riabilitazione militare si occupa, invece, la legge 13 giugno 1935, n. 1116, contenente "norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego dei condannati incorsi nella incapacità militare, ecc." (v. anche le norme integratrici nel decreto legge 3 settembre 1936, n. 1847). Per l'art. 2 di detta legge, il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune o su richiesta d'ufficio del regio avvocato generale militare può ordinare, con decisione insindacabile, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e a ogni altro effetto penale militare della condanna. Nell'art. 3 è prevista la reintegrazione nel grado perduto per condanna, reintegrazione, però, che non produce di diritto la riammissione in servizio. Notevole è, poi, il r. decreto legge 4 maggio 1936, n. 879, contenente "norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile" (v. particolarmente gli articoli 2, 3, 4).

Bibl.: P. Vico, Diritto penale militare, nella Enciclopedia del diritto penale italiano, diretta da E. Pessina, XI, pagg. 214-216; U. Marani Toro, La riabilitaz. presso il giudice ordin. e presso il giudice milit., Roma 1936.

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