REVOCAZIONE (lat. restitutio in integrum; fr. requête civile; sp. revisión; ted. Restitutionsklage)
La revocazione è un mezzo di impugnativa straordinario contro le sentenze civili non impugnabili con mezzi ordinarî, che la parte soccombente può esperimentare per determinati motivi, dinnanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza da revocare (articoli 494-509 cod. proc. civ.).
Sotto apparente unicità di denominazione e di forme, fonde in sé la sostanza di tre diversi istituti, che hanno origini storiche nettamente distinte. La revocazione basata su uno dei primi tre motivi contemplati dall'art. 494 (1. "dolo di una delle parti a danno dell'altra"; 2. falsità, successivamente riconosciuta o dichiarata, dei documenti su cui il giudicato si fonda; 3. ritrovamento di "un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria") mira a rimettere in termine contro il giudicato la parte rimasta soccombente per circostanze, a essa non imputabili, che l'hanno posta nel processo in condizioni di disuguaglianza di fronte all'avversario, impedendole di difendersi in modo efficace: con evidente derivazione dalla restitutio in integrum del diritto romano, passata nel diritto italiano attraverso il rimedio omonimo del diritto comune (cfr. Corpus iur. can., can. 1905) e attraverso la requête civile del diritto francese. La revocazione basata sul quarto motivo ("errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa") mira al riesame del giudicato viziato da errore di fatto del giudice: e deriva direttamente dalla proposition d'erreur dell'antico diritto francese, passata nel codice italiano attraverso il diritto piemontese, non senza qualche punto di contatto con la nullità per notoria iniustitia ammessa dal diritto comune, e con quei rimedî di altre legislazioni che considerano l'Aktenwidrigkeit come speciale motivo di impugnativa del giudicato (cfr. cod. proc. civ. austr., § 504, n. 3). La revocazione basata sul quinto motivo (sentenza "contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato"), che mira all'annullamento della sentenza viziata da violazione del giudicato, deriva dalla actio nullitatis con cui nel diritto comune si poteva impugnare la sentenza resa contra res prius iudicatas.
Tre diverse nature si assommano così nella revocazione: restituzione equitativa a difesa dell'uguaglianza delle parti; revisio in facto, per error in iudicando del giudice; nullità per error in procedendo (eccesso di potere). È prevedibile che nella prossima riforma del processo civile molti errores in procedendo, che oggi sono motivi di cassazione, verranno trasformati in motivi di revocazione, ampliandosi così la funzione di actio nullitatis, che essa ha attualmente solo per il quinto motivo.
La revocazione costituisce, con l'opposizione del terzo e col ricorso per cassazione, il gruppo dei mezzi di impugnativa straordinarî (art. 465): i quali si differenziano da quelli ordinarî (per il fondamento razionale di questa differenza, v. appello: Appello civile) in quanto sono diretti contro il giudicato formatosi con la preclusione dei mezzi ordinarî, e sono esperimentabili solo per determinati vizî, alla cognizione dei quali l'impugnativa è, nella prima fase, limitata. Anche la revocazione (la proposizione della quale, come quella degli altri mezzi straordinarî, non sospende l'esecuzione, art. 503: cfr. però articoli 504 e 750) dà luogo prima di tutto a un giudizio preliminare, che ha come thema decidendum non lo stesso rapporto controverso su cui fu pronunciata la sentenza denunciata, ma solo il diritto dell'interessato a ottenere la rescissione del giudicato per il vizio denunciato: a questo tipico iudicium rescindens (art. 508: "sull'ammissione della domanda di revocazione") può seguire, ove la domanda di revocazione sia accolta, il iudicium rescissorium, cioè un nuovo esame (con la possibilità di utilizzare nuovi elementi probatorî) della controversia già decisa dalla sentenza revocata (art. 508: "sul merito della controversia"). Questo giudizio rescissorio, a differenza di quello che segue alla cassazione (giudizio di rinvio), ha luogo dinnanzi allo stesso giudice che ha pronunciato sul rescindente; e può decidersi insieme con questo, con una sola sentenza (art. 508).
La revocazione è ammissibile in genere contro tutte le sentenze civili di qualsiasi natura (e contro i provvedimenti di cognizione emessi nel Procedimento monitorio) che non siano impugnabili con i mezzi ordinarî dell'appello e dell'opposizione contumaciale, o ehe abbiano cessato di esserlo per decorrenza dei termini. Con questa distinzione: che, mentre contro le sentenze non contumaciali rese in grado di appello, la revocazione è ammessa per tutti e cinque i motivi sopra specificati (art. 494), contro le sentenze di prima istanza, tanto in contraddittorio quanto in contumacia, e contro le sentenze contumaciali di seconda istanza, è proponibile soltanto, quando siano scaduti i termini stabiliti per l'opposizione e per l'appello, per i primi tre motivi (art. 495). Lo stesso si dica per le sentenze inappellabili (eccettuate quelle dei conciliatori, che sono revocabili anche per il quinto motivo: art. 495). Non è ammessa la revocazione contro le sentenze di revocazione (art. 509) e di cassazione (articolo 549): è ammessa, nonostante rinuncia, contro i lodi arbitrali (art. 30). Nel giudizio di deliberazione delle sentenze straniere, il convenuto può invocare uno dei primi quattro motivi di revocazione per ottenere il riesame del merito (art. 941, § 2).
L'enumerazione dei motivi di revocazione, fatta dalla legge, è tassativa (art. 494): l'errore di fatto, di cui parla il n. 4, non va confuso con l'errore "materiale" che dà luogo a correzione (art. 473); la violazione del giudicato, di cui parla il n. 5, è motivo di revocazione solo se la sentenza "non abbia pronunciato anche sull'eccezione di cosa giudicata", altrimenti è motivo di cassazione (art. 517, n. 8).
La revocazione è proposta dinnanzi al giudice a quo (art. 498) con atto di citazione che ne indica i motivi (art. 502), previo deposito dì una multa (poena temeritatis) che si perde in caso di soccombenza nel rescindente (articoli 499, 500, 501 e 506). Il termine di 30 giorni (art. 497 in relazione con l'art. 485 modificato dall'art. 4 della legge 15 settembre 1922, n. 1287) decorre dalla notificazione della sentenza o, se la revocazione è basata su uno dei primi tre motivi, dal giorno (che deve risultare da prova scritta) della scoperta del dolo o falsità, o della dichiarazione di falsità o della ricuperazione del documento (art. 497).
La revocazione, per i motivi previsti dal cod. proc. civ., è ammessa contro le decisioni giurisdizionali del Consiglio di stato (testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, art. 46; reg. 17 agosto 1907, n. 642, articoli 81-86) e della giunta provinciale amministrativa (testo unico, 26 giugno 1926, n. 1058, art. 20; reg. 17 agosto 1907, n. 643, articoli 65-70); contro le sentenze pronunciate dagli organi giudiziarî del lavoro, nelle controversie individuali, con la sola differenza che essa deve essere proposta con ricorso nel termine di giorni 15 (art. 25 r. decr. 21 maggio 1934, n. 1073); lo stesso vale per le controversie collettive (art. 88 r. decr. 1° luglio 1926, n. 1130). Inoltre le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale, in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto collettivo di lavoro o siano incompatibili con una sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere denunciate da ognuna delle parti e dal pubblico ministero (il quale può proporre questo rimedio anche contro le sentenze appellabili passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalle parti) al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quindici giorni dalla notificazione (su questa cosiddetta revocazione sindacale, cfr. articoli 87 r. decr. 1° luglio 1926, n. 1130, e 26 r. decr. 21 maggio 1934). Per la revocazione contro le decisioni giurisdizionali della Corte dei conti, cfr. r. decr 13 agosto 1933, n. 1038, articoli 106-110.
Bibl.: Oltre i trattati generali di diritto processuale (per tutti, G. Chiovenda, Principii, 3ª ed., Napoli 1923), cfr., per la storia dell'istituto: P. Calamandrei, Cassazione civile, Torino 1920 (I, specialmente i capitoli 10 e 15; II, cap. 8). Tra le monografie, v. inoltre: G. Alessio, La revocazione delle sentenze civili, Napoli 1888; S. La Rosa, La revocazione della sentenza civile, Catania 1893; D. Pirozzi, La revocazione delle sentenze civili, Milano 1904; R. Cognetti De Martiis, La revocazione della sentenza nella proc. civile, Torino 1900; L. Compagnone, La revocazione dei giudicati civili, 3ª ed., Aversa 1903; G. Zani, La malafede nel processo civile, Roma 1931. Tra gli articoli su singole questioni, v.: P. Calamandrei, in Studi sul processo civile, I, p. 168; II, p. 389; E. Casati, in Riv. dir. civ., 1928, p. 310; F. G. Lipari, in Riv. dir. proc. civ., 1928, I, p. 285; A. Romano Castellana, in Foro it., 1928, I, p. 611; A. Guarneri Citati, in Riv. dir. proc. civ., 1929, II, p. 71 e I, p. 218; E. Forcieri, in Foro it., 1932, I, p. 1188; G. Zani, ibid., 1932, I, p. 763; ecc. Per la revocazione nelle controversie del lavoro, v.: P. S. Orsi, in Riv. dir. proc. civ., 1930, I, p. 166; F. Sette, in Giust. del lav., 1931, p. 193; N. Jaeger, Le controversie individuali del lavoro, 3ª ed., Padova 1932, p. 463 segg.