REVISORI DEI CONTI
. In armonia con le modificazioni introdotte nella legislazione commerciale per un più efficace controllo della gestione delle società azionarie, nell'interesse delle minoranze e in quello dei terzi, è stato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori dei conti (art. 11 r. decr. legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; norme di attuazione approvate con r. decr. 10 febbraio 1937, n. 228). Possono essere nominati revisori, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sulla proposta di un'apposita commissione centrale, i cittadini italiani, di specchiata moralità, iscritti al Partito nazionale fascista (r. decr. legge 2 maggio 1938, n. 743), che abbiano esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, per un periodo che varia da tre a dieci anni secondo che il richiedente sia o non sia iscritto, e da tempo più o meno lungo, in un albo professionale, o che abbiano svolto in altri uffici analoga attività. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha la qualità di pubblico ufficiale. È cancellato dal ruolo, se riporti determinate condanne, o quando sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, ovvero se cancellato dall'albo professionale in cui sia iscritto; con decreto del ministro, su proposta della commissione centrale, può anche essere cancellato per fatti che dimostrino difetto di capacità o di integrità morale.
Le società per azioni aventi un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono tre, e non meno di due, se essi sono cinque, fra gli iscritti nel ruolo dei revisori; e in questo devono essere anche scelti i commissarî che l'autorità giudiziaria ha facoltà di nominare per le società nei casi previsti dalla legge.