revisione contabile
Attività di certificazione dei conti annuali (bilancio di esercizio) e dei conti consolidati (bilancio consolidato) di società, enti, istituti ecc., svolta dal revisore contabile (➔) e volta a verificare la veridicità e la correttezza dei fatti di gestione iscritti nelle scritture contabili. Il d. legisl. 39/2010 ha modificato la disciplina del controllo legale dei conti, sostituendo alla r. c. la r. legale dei conti annuali e dei conti consolidati e stabilendo (art. 11) che tale attività deve essere svolta in conformità ai principi internazionali di r. (International Standards on Auditing, ISA), adottati dalla Commissione europea con la procedura di endorsement. Più in particolare, in Italia i principi di r. emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri, nonché recepiti e raccomandati dalla CONSOB, sono, in pratica, la traduzione, con poche modifiche, dei principi ISA (➔ anche certificazione ambientale).
L’attività di r. si conclude con un giudizio sul bilancio. In caso di rilascio della certificazione, il giudizio può essere una ‘opinione positiva’ o una ‘opinione positiva con rilievi’. In caso di non rilascio della certificazione, il giudizio può esprimere, invece, una ‘opinione avversa’ o una ‘impossibilità a esprimere un’opinione’. L’opinione positiva può essere rilasciata anche in presenza di richiami di informativa o di incertezze significative che, in questo caso, devono essere commentate in un apposito paragrafo. L’opinione positiva con rilievi viene espressa se si verificano circostanze come l’esistenza di difformità rispetto alle norme che disciplinano il bilancio, oppure qualora si abbia una deviazione significativa dai principi di r. (per es. per impedimento nello svolgimento delle procedure di revisione). Le difformità rispetto alle norme sul bilancio riguardano la mancata corrispondenza tra il bilancio e le scritture contabili, ovvero la conduzione di valutazioni non corrette, mentre la deviazione significativa dalle procedure di r. fa riferimento alla presenza di impedimenti nello svolgimento dell’attività di r. ovvero alla mancanza di documentazione. L’opinione avversa si ha quando il revisore valuta che la rilevanza delle deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio rende inattendibile il bilancio stesso nel suo complesso. Le cause devono allora essere esplicitate in un apposito paragrafo. L’impossibilità a esprimere un’opinione si ha quando esistano limitazioni al procedimento di r. tali da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio, oppure quando esistano fatti che mettano in dubbio la continuità aziendale.