RETTORATO provinciale
La legge 27 dicembre 1928, n. 2962, riformando l'amministrazione provinciale, costituì il rettorato, organo collegiale d'amministrazione attiva, composto del preside e di rettori nominati, come il preside, con decreto reale su proposta del ministro dell'Interno per la durata di 4 anni. Il rettorato ha sostituito il consiglio provinciale (v. consiglio: Consiglio provinciale) ed è formato di 8 membri nelle provincie con più di 600.000 abitanti; di 6 in quelle con oltre 300.000; di 4 nelle altre. I supplenti sono due in tutte le provincie (art. 115 testo unico legge comunale provinciale 3 marzo 1934, n. 383).
Esso ha le funzioni che spettavano al consiglio provinciale: l'enumerazione di queste funzioni, fatta nell'art. 135 del testo unico, non ha carattere tassativo, giacché è da considerarsi pacifico che la provincia può occuparsi della cura di tutti gl'interessi amministrativi della corporazione territoriale che non rientrino nella competenza specifica di altri enti. Il rettorato deve dare il suo parere, oltre che sugli affari per i quali è richiesto per legge, anche su quelli per i quali è richiesto dal prefetto. Questi può intervenire alle adunanze del rettorato, che non sono pubbliche, o farsi rappresentare. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente; per la loro validità deve intervenire la metà dei rettori; infine, le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'albo pretorio.
L'ufficio di rettore è gratuito. Le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità sono elencate negli articoli 8 e 118 del testo unico. Del rettorato non possono far parte contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. Non si può essere rettore in più provincie. I rettori, prima di entrare in funzione, debbono, come il preside e il vicepreside, prestare giuramento dinnanzi al prefetto. Dopo il quadriennio possono essere confermati: decadono, però, dal loro ufficio, se senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto reale su proposta del ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi all'interessato.
Il rettorato per gravi ragioni d'ordine amministrativo o d'ordine pubblico può essere sospeso dal prefetto o sciolto con decreto reale su proposta del ministro dell'Interno. In questo caso, l'amministrazione della provincia viene affidata a un commissario straordinario e la ricostituzione del rettorato deve avvenire entro un anno. Si hanno motivi d'ordine pubblico o, meglio, d'ordine politico, quando il rettorato sconfini dalle sue attribuzioni e tramuti, ad es., la cura degl'interessi locali in campo di manifestazioni politiche generando, così, ostacolo o pregiudizio all'azione dello stato; si hanno motivi di carattere amministrativo, quando il rettorato violi, non con atti isolati, ma ripetutamente e sistematicamente, gli obblighi a esso imposti dalla legge, in modo da rivelarsi un organo che non funziona o che funziona illegalmente. L'attività di controllo dello stato si attua e si esaurisce nello scioglimento del rettorato e nella nomina del commissario straordinario, cioè nella formazione di un organo straordinario per reggere la provincia.
Bibl.: R. Vuoli, Il preside e il rettorato nell'ordinamento giurid. della provincia, Milano 1931; O. Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1935.