retroattività Il fatto e la condizione di avere effetto anche per il passato. Nel diritto italiano, il principio generale della non r. (o irretroattività) delle leggi, cioè il principio che la legge non dispone che per l’avvenire, è codificato nell’art. 11 disp. prel. c.c. La non r. della legge penale, che consiste propriamente nel divieto di applicare sanzioni previste da una legge non entrata in vigore prima che fosse commesso il reato, è un principio fissato dalla Costituzione, all’art. 25. Esso discende come corollario dall’essenza stessa della norma penale, che è comando diretto alla generalità dei cittadini: il delitto è disobbedienza, violazione di questo comando; non può esservi quindi delitto se non sussiste un comando giuridico a cui obbedire e le misure che si applicassero contro chi ha commesso un’azione che non era in contrasto con una legge in vigore al momento del fatto, non potrebbero avere valore di ‘pena’. Diversa dalla irretroattività è la non ultra-attività della legge penale, che si configura nel caso in cui la successiva legge abolisca una figura di reato; l’art. 2 c.p. stabilisce: «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali». Le leggi non penali, e in genere i contratti di diritto privato e gli atti amministrativi, possono invece fare eccezione a questo principio, purché ciò sia stabilito espressamente.