Provvedimento con cui la pubblica amministrazione incide coattivamente sulla sfera patrimoniale del privato, come nel caso dell’espropriazione e dell’occupazione, privandolo della proprietà (requisizione in proprietà) o limitandolo nel godimento di un bene su cui vanta un altro diritto reale (requisizione in uso).
La requisizione ha carattere eccezionale ed è adottata per gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili (art. 835 c.c.) e nei casi in cui vi siano leggi speciali che la prevedono (per es., r.d. 1741/1940). Al soggetto privato che subisce la requisizione spetta una indennità commisurata secondo criteri individuati dalle singole disposizioni legislative. La requisizione in proprietà riguarda solo beni mobili (per es., beni mobili registrati, quali veicoli e natanti) e l’indennità è corrisposta dal momento del trasferimento del bene. La requisizione in uso può avere a oggetto anche beni immobili e aziende, che sono utilizzati per il tempo necessario, con pagamento del prezzo d’uso, e poi restituiti (per es., aree ed edifici per l’alloggio temporaneo dei senzatetto in caso di pubblici disastri, alloggi per la sistemazione di truppe di passaggio). La requisizione è annoverata tra i provvedimenti contingibili e urgenti che, ai sensi della l. n. 2248/1865 (art. 7, all. E), possono essere adottati dall’autorità amministrativa qualora per grave necessità pubblica debba disporre della proprietà privata.