Rendiconto generale dello Stato
Documento contabile composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, in cui sono riassunti i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale di ciascuna amministrazione statale nell’anno precedente. Il conto del bilancio espone le risultanze secondo la stessa natura e struttura del bilancio di previsione: Centro di responsabilità amministrativa, titolo, macroaggregato, unità previsionale di quarto livello ovvero unità di voto (➔ bilancio pubblico).
Ha come finalità la valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base suddivise per capitoli, consentendo la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa.
Il conto generale del patrimonio è un documento che risponde a esigenze di maggiore economicità della gestione patrimoniale. Espone distintamente le componenti attive e passive del patrimonio dello Stato, raccordandole alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (➔ SEC). Il conto generale del patrimonio, da un punto di vista strettamente contabile, raggruppa le varie attività e passività, distinguendo attività finanziarie (attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari); attività non finanziarie prodotte e non prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione); passività finanziarie (mezzi di pagamento o strumenti finanziari e simili). Il R. g. dello S. è stato revisionato con la l. 196/2009 (➔ anche legge di bilancio): la sua importanza discende dalle informazioni sulla gestione dell’esercizio precedente, necessarie alla realizzazione di quello previsionale.
La disciplina del R. g. dello S. è contenuta principalmente nell’art. 81, 1° co., della Costituzione, che prevede che il Parlamento approvi il R. presentato dal governo, nonché nella l. 468/1978 (artt. 21-24) e nel d. legisl. 279/1997 (artt. 13 e 14).