regola d oro
règola d’òro locuz. sost. f. – Nel contesto della finanza pubblica, espressione (nota anche come golden rule) che si riferisce a un particolare criterio di conduzione della politica fiscale, in base al quale l’indebitamento pubblico è ammesso solo per le spese in conto capitale destinate allo sviluppo delle infrastrutture e agli investimenti in capitale umano, mentre le spese correnti sono finanziate solo attraverso il prelievo fiscale. In quest’ottica, il finanziamento degli investimenti pubblici attraverso il disavanzo di bilancio rappresenta uno strumento per sostenere la domanda aggregata, e quindi per accrescere il livello dell’attività produttiva durante la fase di contrazione del ciclo economico (v. ): sarà la fase successiva di ripresa economica ad alimentare la crescita del gettito fiscale che compenserà, in un’ottica di equilibrio di bilancio nell’intero ciclo economico, il deficit pubblico che ha permesso il finanziamento degli investimenti pubblici. Il termine è stato impropriamente utilizzato per indicare le regole del approvate nel febbraio 2012 da 25 dei 27 stati dell’Unione Europea, le quali invece impongono il pareggio o l’avanzo di bilancio per ciascun anno fiscale.