REGISTRO (XXVIII, p. 1001).- Registro navale (p. 1002)
Tale ente (v. anche classificazione: Classificazione delle navi, X, p. 541) ha subito una radicale trasformazione con le disposizioni contenute nel r. decr. del 9 luglio 1936, n. 1513. Con tale decreto la competenza dell'ente è stata estesa anche alla navigazione aerea (cfr., per i precedenti, aeronautica, I, p. 623) e l'ente stesso ha assunto il nome di Registro navale ed aeronautico.
I suoi compiti sono i seguenti: a) nel campo navale: 1. di istituto di classificazione delle costruzioni navali con le funzioni proprie a tale compito: principali la pubblicazione del registro e il rilascio dei certificati di classificazione; 2. di ente di collaudo - a richiesta - di materiali di costruzione, di oggetti, apparecchi nel campo delle industrie navali; 3. di ente delegato dal governo italiano quale organo tecnico ministeriale e pertanto di ente incaricato di eseguire visite, perizie e ispezioni alle navi e al materiale marittimo; 4. di ente delegato da governi od enti stranieri per il compimento di perizie, ispezioni e collaudi nel campo marittimo;
b) nel campo aeronautico: 1. la sorveglianza della costruzione e la classificazione degli aeromobili civili e il rilascio del corrispondente certificato di classe; 2. il rilascio del certificato di navigabilità ai medesimi o del certificato di collaudo agli alianti libratori agli effetti del regolamento per la navigazione aerea; 3. il controllo delle buone condizioni di navigabilità e il periodico rinnovo degli anzidetti certificati; la sorvegliauza delle riparazioni e revisioni; l'accertamento delle avarie; 4. la tenuta dei registri dei certificati di navigabilità e del registro dei certificati di collaudo degli alianti libratori; 5. il collaudo dei materiali accessorî e parti staccate, e rilascio dei relativi certificati; 6. la misura della cubatura utile e il rilascio del relativo certificato; 7. l'omologazione dei prodotti di aeromobili, motori ed accessorî; l'approvazione delle modifiche; 8. la compilazione delle norme tecniche inerenti ai servizî di cui sopra; 9. l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche che gli fossero attribuite nel regno, nelle colonie e possedimenti dall'amministrazione dell'aeronautica civile e del traffico aereo; 10. le funzioni di perito tecnico in tutto quanto può concernere le attività aeronautiche, meccaniche e affini quando richiesto dalle amministrazioni dello stato.