redimibile
Ciò che si può redimere, riscattare. In finanza pubblica e privata, si dice di un prestito o debito che si può estinguere o in unica soluzione a una scadenza prefissata, o mediante rimborso graduale con rate annuali o semestrali comprensive di capitale e interessi secondo un piano di ammortamento prefissato, o mediante scaglionamento nel tempo con sorteggio dei titoli rimborsati, o attraverso l’acquisto dei titoli rappresentativi del debito in un mercato dove essi siano negoziati. ● Si contrappone al debito irredimibile (detto anche rendita), che non prevede rimborso ma garantisce un interesse perpetuo a tasso fisso o eventualmente variabile secondo regole predeterminate. In ogni caso il debitore sovrano ha sempre la possibilità di rimborsare alla pari, parzialmente o totalmente, il debito e, quando esso sia rappresentato da titoli negoziati, la possibilità di estinguerlo (anche in parte) mediante acquisto sul mercato dei titoli rappresentativi dello stesso.
Può accadere che uno Stato sovrano proponga ai detentori di un suo debito irredimibile l’alternativa fra il rimborso immediato e la conversione in altro, irredimibile a tasso inferiore, con la garanzia di un periodo di protezione dal rischio di rimborso. In astratto possono anche esservi conversioni facoltative da debito r. a irredimibile, compensate da un aumento dei tassi.