RCA (Responsabilita Civile Automobilistica)
RCA (Responsabilità Civile Automobilistica) Tipo di assicurazione, obbligatoria in Italia e nella maggior parte dei Paesi a economia sviluppata, che copre i veicoli a motore, risarcendo i danni da questi involontariamente causati a terzi in conseguenza di un sinistro. Ogni proprietario o usufruttuario di un mezzo motorizzato, circolante o comunque parcheggiato su luogo pubblico, è tenuto a stipularla e l’impresa di assicurazioni cui il soggetto si rivolge deve offrire un contratto RCA a un prezzo contenuto entro un tetto fissato dalle autorità di controllo, variabile con le caratteristiche soggettive del richiedente (età, sesso, storia della sua sinistrosità, anzianità di guida, condizioni di salute, professione ecc.) e con quelle oggettive del mezzo (cilindrata, provincia di immatricolazione, anzianità, storia della sinistrosità ecc.).
In Italia il riferimento tariffario è basato sul sistema detto ‘bonus-malus’. Esso prevede per il cliente rappresentativo, medio per ogni altra caratteristica salvo che per la storia della sinistrosità, la collocazione dinamica in una classe di merito alla quale è agganciato il premio base. A questa vengono applicati coefficienti di caricamento (maggiori di 1) o di sconto (minori di 1) legati alla situazione di rischio del soggetto rispetto alla media della sua classe di merito. In Italia, tali classi di merito sono contrassegnate da un numero variabile tra 1, per gli assicurati migliori, e 18 per i peggiori: il merito è inversamente proporzionale alla collocazione numerica. Un neopatentato entra in classe di merito 14 e la sua collocazione peggiora se nel corso di un anno vengono denunciati (da lui stesso o da controparti) sinistri dei quali gli sia attribuita la responsabilità, mentre migliora se conclude l’anno senza sinistri, con la possibilità di arrivare a conquistare la prima classe di merito. Un complesso meccanismo matematico attribuisce a ogni classe un premio base, ovviamente funzione crescente del numero associato al livello di merito.
Il premio base può essere modificato al rialzo o al ribasso in funzione di altri parametri soggettivi o oggettivi. Importanti fra essi sono il massimale di copertura, cioè l’importo massimo del risarcimento che l’impresa di assicurazioni garantisce per danni alle singole cose (altri veicoli o beni danneggiati in conseguenza di un sinistro), alle singole persone e per sinistro, e l’eventuale clausola di franchigia. Questa consiste in un importo, generalmente piuttosto modesto, che l’assicurato assume a suo carico al verificarsi di un sinistro. La franchigia può essere fissa, se scatta qualunque sia l’importo del sinistro, o per eccedente, se viene applicata solo per quelli inferiori a un certo importo, stabilito nel contratto. Il suo ruolo è quello di incentivare l’assicurato a comportamenti diligenti che possono evitare almeno i piccoli incidenti. Un’assicurazione RCA non rimborsa i danni alla persona o al veicolo di chi abbia la responsabilità del sinistro, né i danni a terzi qualora il veicolo non sia stato assicurato o il conducente sia privo di patente. In questi casi, a salvaguardia del danneggiato, il risarcimento è garantito da un apposito fondo vittime della strada, costituito imponendo un sovrapprezzo su ogni singola polizza.