Atti internazionali sprovvisti di forza giuridicamente vincolante, tipicamente adottati da organizzazioni internazionali. Sono manifestazioni di desiderio che invitano, ma non obbligano, i destinatari a uniformarsi a quanto in esse previsto. Per tale ragione non sono considerate fonti di produzione normativa nel diritto internazionale.
L’effetto di liceità. - Alle raccomandazioni internazionali è riconosciuta un’efficacia giuridica limitata, che consiste nel cosiddetto effetto di liceità, variamente interpretato in dottrina.
Secondo una teoria, in base all’effetto di liceità non è da considerare illecita la condotta di uno Stato conforme alla raccomandazione internazionale, anche se contrastante con un obbligo internazionale dello stesso Stato, come, ad esempio, la violazione di un trattato di commercio per applicare sanzioni economiche raccomandate da un organo internazionale (Sanzioni internazionali). Secondo un’altra interpretazione, l’effetto di liceità consiste soltanto in una presunzione di liceità della condotta conforme alla raccomandazione internazionale; in tale accezione più ristretta, l’effetto di liceità si limita ad un’inversione dell’onere della prova (la prova è a carico dello Stato che tenga una condotta difforme da quella raccomandata).
L’effetto di liceità sussiste solo per le raccomandazioni internazionali legittimamente adottate. Nella prassi non si è affermata una forma tipica per l’adozione di raccomandazioni internazionali, pertanto ogni organizzazione adotta atti contenenti raccomandazioni internazionali che differiscono quanto al nomen.