ALABAMA, Questione dell'
Tra le numerose questioni, sorte praticamente nei rapporti fra gli stati, è ormai famosa nella storia del diritto internazionale quella conosciuta sotto il nome di questione dell'Alabama.
Il fatto principale che l'originò, fu la costruzione di alcune navi fatta nella giurisdizione del governo britannico per conto degli stati della Confederazione, durante la guerra di secessione, nel 1861. Una di quelle navi, cui fu dato il nome di Alabama (le altre si chiamarono Florida, Georgia, Shenandoah), venne varata a Mersey il 29 luglio 1862. Nelle acque di Liverpool fu provveduta dell'equipaggio e dell'armamento; subito dopo, inalberata la bandiera degli stati separatisti, l'Alabama cominciò a correre i mari, ostacolando e danneggiando gravemente per il periodo di due anni il commercio degli Stati Uniti.
Il governo di Washington, che considerava come ribelli i separatisti del Sud, ritenne che il governo della Gran Bretagna avesse agito non conformemente ai principî e alle regole del diritto internazionale, poiché non aveva vietato in alcun modo ai separatisti né la costruzione di navi nelle acque territoriali inglesi, nell'equipaggiamento e l'armamento di tali navi, destinate ad essere usate in un conflitto, che non poteva essere considerato come una guerra, non avendo i separatisti requisiti di veri belligeranti. Per queste ragioni, che costituivano una violazione dei doveri della neutralità, il governo degli Stati Uniti reclamava dalla Gran Bretagna il risarcimento dei danni cagionati dalle navi corsare sudiste. Dopo lunghe discussioni diplomatiche, l'8 maggio 1871 fu concluso a Washington un trattato, col quale i due governi convennero di sottomettersi ad un arbitrato, stabilendo al tempo stesso le norme per la costituzione del collegio e quelle secondo le quali gli arbitri dovevano decidere le varie controversie relative ai cosiddetti reclami dell'Alabama, sotto il quale nome generico s'indicavano tutti i dissensi che facevano capo alla questione principale.
Con la sentenza arbitrale, pronunciata a Ginevra il 14 settembre 1872 (sentenza che condannò l'Inghilterra a pagare agli Stati Uniti, a titolo d'indennizzo, 15.500.000 dollari), le regole che gli arbitri avevano posto a fondamento della decisione, esaurirono il loro compito di norme convenzionali. Se tali regole introducessero principî in parte nuovi, con effetto retroattivo per un caso determinato, è questione viva nella dottrina, e la sua soluzione dipende naturalmente da uno studio sulla corrispondenza delle regole medesime al diritto vigente in materia di neutralità. È certo però che l'affermazione che si legge in quella sentenza, che, cioè, gli stati sono obbligati a usare la dovuta diligenza nell'adempimento dei loro doveri internazionali, se non si può considerare come la posizione di un principio nuovo, tuttavia contribuì a dare al concetto, da lungo tempo e universalmente ammesso, attraverso le discussioni scientifiche determinate rispetto al caso pratico, nuovo impulso e vigore.
Non è priva d'importanza l'osservazione che il famoso caso dell'Alabama accentuò un movimento dell'opinione pubblica, che ebbe una ripercussione nei parlamenti di taluni stati, a favore dell'istituto dell'arbitrato internazionale. Esso veramente aveva incominciato ad acquistare uno sviluppo piuttosto ampio nella prima metà del sec. XIX, ma i benefici effetti che furono constatati a proposito del caso dell'Alabama, evitando la guerra tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, determinarono un movimento d'idee più energico a favore dell'applicazione dell'arbitrato internazionale. I numerosissimi scritti, che si occupano dell'arbitrato nei suoi rapporti con la celebre questione dell'Alabama, rivelano quanto il caso concreto abbia contribuito alla sistemazione di certi principî in tale materia.
Bibl.: Bluntschli, Opinion impartiale sur la question de l'Alabama, in Revue de dr. intern., II, pp. 452 e spec. 471; A. Rivier, l'affaire de l'Alabama et le tribunal arbitral de Genève, in Bibliothèque universelle et Revue Suisse, Losanna 1872, pp. 577-605; J. Lorimer, The obligations of neutrals, Edimburgo 1873; Th. W. Balch, The Alabama arbitration, Philadelphia 1900; N. Bonfils, Manuel de droit international publique, Parigi 1901, p. 534, n. 958 e p. 782, n. 1465; L. Olivi, Manuale di diritto internazionale, Milano 1902, p. 611.