QUASI USUFRUTTO
. Che l'usufrutto possa avere per oggetto soltanto una cosa inconsumabile risulta dalla definizione che ne dànno le fonti giustinianee: ius utendi fruendi alienis rebus salva rerum substantia. Ma, per salvare la validità dei legati di usufrutto di un patrimonio o di una quota di patrimonio, in cui fossero comprese anche cose consumabili, un senatoconsulto della prima epoca imperiale ammise la possibilità di costituire su queste un diritto temporaneo. Delle cose soggette a consumo si conferì all'usufruttuario il diritto di proprietà. Sorse, così, la nuova figura, che le fonti giustinianee chiamano quasi ususfructus, in cui la più profonda deviazione dall'usufrutto è rappresentata dall'acquisto, che l'usufruttuario fa, della proprietà delle cose consumabili, di cui ha il godimento con l'obbligo di restituirne, al cessare dell'usufrutto, altrettante della stessa qualità. Questa specie anomala di usufrutto è passata nel diritto moderno. Se all'inizio del godimento si è procedutó alla stima delle cose date in usufrutto, al cessare di questo il titolare deve pagare il valore di stima; se la stima non ha avuto luogo, il titolare ha la scelta tra la restituzione di altrettante quantità della medesima qualità o il pagamento del prezzo corrente al momento della cessazione.
Non si applica la figura del quasi usufrutto alle cose semplicemente deteriorabili. Per queste si ha l'usufrutto proprio, e la restituzione si fa mediante la riconsegna delle cose nello stato di deterioramento in cui esse si trovano, al momento della cessazione dell'usufrutto, per effetto del normale uso delle medesime (art. 484 cod. civ.).
Difficoltà teoriche solleva l'usufrutto di un credito. Si controverte se oggetto del godimento sia il diritto di credito o il contenuto stesso della prestazione dal debitore dovuta; se dalla diversa natura della prestazione si debba desumere la diversa qualificazione del diritto di usufrutto; se la diversa qualificazione dipenda dall'esservi un credito fruttifero o non fruttifero.
Bibl.: G. Hanausek, Die Lehre vom uneigentlichen Niessbrauch nach geneinem Recht, Erlangen 1879; F. Ferrara, L'usufrutto dei crediti nel dir. civ. it., in Riv. it. sc. giur., XXXVIII (1904), p. 325 segg. e XXXIX (1905), p. 97 segg.; M. Pampaloni, Sull'oggetto del quasi usufrutto, in Bull. ist. dir. rom., 1907.